Diritto annuale
Precisazioni sulle sanzioni relative al Diritto annuale degli anni 2016 e 2017
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Data di pubblicazione: 20/09/2023
ATTENZIONE alle Comunicazioni ingannevoli per il pagamento del Diritto annuale
“Stralcio” dei debiti fino a mille euro Legge 197/2022 – Comunicazione della rinuncia all’applicazione automatica della normativa da parte della Camera di Commercio Maremma e Tirreno
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Data di pubblicazione: 30/01/2023
Diritto annuale 2024
Chi deve pagare il Diritto Annuale
Le imprese ed i soggetti REA che al 1° gennaio di ciascun anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento alla Camera di Commercio di competenza di un diritto annuale per la sede legale e per ogni unità locale (ufficio, magazzino, laboratorio, negozio ecc.) con diversa localizzazione rispetto alla sede; l'importo del tributo non è frazionabile sulla base del periodo di iscrizione.
Termini di pagamento 2024
Proroga
Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale». Versamento del diritto annuale.
L'articolo 37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ha disposto il differimento al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione (30 agosto con importo maggiorato dello 0,4%), dei termini dei versamenti che scadono al 30 giugno 2024 e risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al medesimo D.Lgs n.13/2024.
La proroga si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi forfettari e minimi, e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti.
Con nota n. 0033353 del 13.06.2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha confermato che la proroga è applicabile anche al versamento del DIRITTO ANNUALE.
Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma, rimane confermata la scadenza del 1° luglio 2024 (cadendo il 30 giugno di domenica), con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40%.
Imprese già iscritte
Le imprese (o soggetti REA) che al 1° gennaio 2024 erano già iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, devono versare il diritto annuale 2024 entro la scadenza ordinaria del 1° LUGLIO 2024 oppure entro il 31 LUGLIO 2024 con la maggiorazione dello 0,40% (con arrotondamento al centesimo di euro) a titolo corrispettivo, fatto salvo il diverso termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per le società con chiusura dell'esercizio non coincidente con l'anno solare.
Il versamento del diritto per le imprese già iscritte deve avvenire con modello F24, tramite la piattaforma Calcola e Paga Online o mediante la nuova App Impresa Italia.
Informative per il calcolo del tributo 2024
Al fine di ricordare l’adempimento del versamento del diritto annuale sono state trasmesse, esclusivamente mediante invio PEC (Posta Elettronica Certificata), le seguenti informative in merito al versamento del diritto annuale per l’anno 2024, con il dettaglio degli importi:
- imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese [file PDF]
- imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese e soggetti iscritti al REA [file PDF]
Calcola il Diritto Annuale 2024
L’impresa può utilizzare i fogli di calcolo, in formato Excel, di seguito allegato per calcolare l'importo del diritto annuale da versare per il 2024:
- foglio di calcolo in misura fissa [file XLSX], predisposto per le imprese tenute al versamento del diritto annuale in misura fissa che potranno usufruirne per il calcolo totale da versare in presenza di una o più unità locali iscritte nella provincia di Livorno e Grosseto alla data del 1° gennaio;
- foglio di calcolo in base al fatturato [file XLSX], predisposto per le imprese che sono tenute al versamento del diritto in forma variabile e che dovranno inserire il fatturato dell'esercizio precedente e, se esistenti, il numero delle unità locali iscritte nella provincia di Livorno e Grosseto alla data del 1° gennaio.
E’ possibile inoltre, collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it ed utilizzando la funzione ‘Calcola e Paga’, calcolare quanto dovuto e pagare direttamente online. Accedendo le imprese potranno ottenere oltre al calcolo dell'importo da versare anche l'invio delle risultanze al proprio indirizzo elettronico. Il sito consente inoltre di procedere al pagamento del diritto dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, che permette di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione oltre a quella già prevista (modello F24).
Imprese di nuova iscrizione
Per le imprese (o soggetti REA) di nuova iscrizione il pagamento può essere effettuato sia direttamente per cassa automatica, che con modello F24 entro 30 giorni dalla presentazione della pratica.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota n. AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.2023.0383421 del 20/12/2023, ha indicato gli importi del diritto annuale per l'anno 2024.
Anche per il 2024, è in vigore la maggiorazione del 20% rispetto agli importi ministeriali (delibera Consiglio camerale n. 16 del 25 ottobre 2022) autorizzata con decreto del Ministero delle Imprese e Made in Italy adottato in data 23/03/2023.
Prospetto riepilogativo degli importi 2024 (maggiorazione 20%) con esempi [file PDF]
Diritto annuale - calcolo online e pagamento con PagoPA e F24
E’ disponibile un sito tematico dedicato al diritto annuale: https://dirittoannuale.camcom.it
PagoPA - Vademecum per il pagamento [file PDF]
F24 - modalità di pagamento
Compilazione del modello F24
- codice ente - sigla della provincia presso la cui Camera di commercio è iscritta l’impresa o l’unità locale (LI per Grosseto e Livorno);
- codice tributo - 3850 per il versamento del tributo omesso;
- anno di riferimento - 2024;
- importi a debito - indicare l’importo dovuto complessivamente dall’impresa calcolato come somma dell’importo previsto per la sede e dell’importo relativo alle unità locali iscritte nel registro delle imprese della medesima provincia. Le imprese con unità locali in province diverse devono compilare più righe del modello, indicando distintamente la sigla di ciascuna provincia e l’importo complessivamente dovuto per ogni singola Camera.
Ravvedimento diritto annuale 2023
Il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni stabilite dalla legge e dal decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive. In particolare, tale decreto stabilisce all’articolo 4, comma 1, che la misura della sanzione è compresa tra il 10% e il 100% dell’ammontare del diritto dovuto.
Il comma 2, dello stesso articolo 4 prevede una sanzione del 10% nei casi di tardivo versamento, mentre il comma 3 stabilisce che si applica una sanzione del 30% nei casi di omesso versamento, determinando la misura totale della sanzione secondo i criteri di determinazione di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
L’articolo 6, del decreto n. 54/2005, sopra richiamato, prevede inoltre l’istituto del “ravvedimento operoso”. Questo consente al contribuente che non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla legge di sanare spontaneamente la violazione commessa, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili.
Il contribuente può infatti beneficiare dell’applicazione di una sanzione ridotta, nel caso in cui “la violazione non sia stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.
Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare le violazioni commesse nei seguenti termini:
- entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario, versando:
- il diritto dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente);
- una sanzione del 3,00% (pari ad 1/10 della sanzione minima pari al 30%) sul diritto non versato nei termini;
- gli interessi, calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dalla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento; - entro un anno dalla scadenza del termine ordinario, versando:
- il diritto dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente);
- una sanzione pari al 3,75% (pari ad 1/8 della sanzione minima del 30%) sul diritto non versato nei termini;
- gli interessi, calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dalla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Ai fini del perfezionamento del ravvedimento, il diritto dovuto, le sanzioni ridotte e gli interessi legali devono essere versati contestualmente dai contribuenti interessati.
Ai sensi dell’articolo 24, comma 35, della legge n. 449/1997, il regolare pagamento del diritto annuale è condizione per ottenere, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo al pagamento, il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese.
F24 - modalità di pagamento per effettuare il ravvedimento
Il tributo deve essere versato su modello F24: nella sezione contribuente devono essere indicati i dati anagrafici, il domicilio fiscale ed il codice fiscale (non la partita IVA, se diversa).
Nella sezione IMU ed altri tributi locali indicare:
- codice ente - sigla della provincia presso la cui Camera di commercio è iscritta l’impresa o l’unità locale (LI per Grosseto e Livorno);
- codice tributo - 3850 per il versamento del tributo omesso;
- codice tributo - 3851 per l’eventuale versamento degli interessi calcolati in base al tasso legale;
- codice tributo - 3852 per l’eventuale versamento della sanzione;
- rateazione - il campo non deve essere compilato;
- anno di riferimento - 2023;
- importi a debito - indicare l’importo dovuto per ciascun tributo versato nella medesima provincia. Le imprese con unità locali in province diverse devono compilare più righe del modello, indicando distintamente la sigla di ciascuna provincia e l’importo complessivamente dovuto per ogni singola Camera.
Tasso di interesse legale
Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 novembre 2023, recante " Determinazione del saggio degli interessi legali” pubblicato nella Gazz. Uff. 11 dicembre 2023, n. 288 la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata al 2,50 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
Relativamente al calcolo degli interessi legali relativamente al ravvedimento del Diritto Annuale 2023 (codice tributo 3851) i giorni trascorsi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 sono soggetti al tasso del 5,00%. A partire dal 1° gennaio 2024 al tasso del 2,5% (Decreto del MEF del 29/11/2023 [file PDF] pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11/12/2023).
Contatti
sede di LIVORNO martedì e giovedì 08:45-12:45
sede di GROSSETO lunedì e mercoledì 08:45-12:45
E-mail: diritto.annuale@lg.camcom.it
Ulteriore modalità di contatto: collegamento video previo appuntamento da prenotare scrivendo alla e-mail diritto.annuale@lg.camcom.it.
Modulistica
- F24 [file PDF]
- Richiesta di riesame in autotutela della cartella esattoriale / atto di irrogazione del diritto annuale [file PDF compilabile al PC]
PRIVACY