Giovedì 21 Novembre 2024
Obblighi degli importatori
L\'importatore è la persona fisica o giuridica che immette sul mercato dell\'Unione un apparecchio originario di un Paese extra UE ed è tenuto a:
- immettere sul mercato solo apparecchi conformi;
- assicurare che il fabbricante abbia eseguito l\'appropriata procedura di valutazione della conformità;
- assicurare che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che sull’apparecchio siano apposti la marcatura CE, un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi elemento che ne consenta l\'identificazione, nome, la denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l\'indirizzo postale del fabbricante, che l’apparecchio sia accompagnato dai documenti prescritti;
- indicare il proprio nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e l\'indirizzo postale al quale possono essere contattati, sull’apparecchio oppure, ove ciò non sia possibile, sull\'imballaggio o in un documento di accompagnamento. Queste informazioni devono essere in lingua italiana;
- garantire che il materiale elettrico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana;
- garantire che, mentre l’apparecchio è sotto la sua responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità;
- se ritenesse che un apparecchio da lui immesso sul mercato non sia conforme deve prendere immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l’apparecchio presenti un rischio, deve informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati in cui hanno messo a disposizione sul mercato l’apparecchio, indicando i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa;
- mantenere la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per dieci anni dalla data in cui l’apparecchio è stato immesso sul mercato; garantendo inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sarà messa a disposizione di tali autorità;
- a seguito di richiesta motivata di un\'autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell’apparecchio in lingua italiana e cooperare con l\'autorità per eliminare i rischi presentati dall’apparecchio immesso sul mercato.
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Ven 19 Gen, 2018