Protesti

COMUNICAZIONE

Non sono pubblicati sul Registro Informatico i protesti levati nelle province di Livorno e di Grosseto dal 9 marzo 2020 al 30 SETTEMBRE 2021
Non occorre pertanto presentare istanza di cancellazione per i protesti che siano stati levati nel suddetto periodo.
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Scarica le Linee guida per la presentazione delle istanze di cancellazione dei protesti alla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno [file PDF]


 

Informativa Privacy [file PDF]


 

Il Registro informatico dei protesti è una banca dati nazionale in cui confluiscono le informazioni in merito ai protesti per mancato pagamento di cambiali, assegni bancari e postali. La notizia di ciascun protesto è conservata nel Registro per 5 anni dalla data di pubblicazione, oppure fino alla sua cancellazione su istanza di parte.


COMPITI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Con l'entrata in vigore della Legge n. 235 del 18/08/2000 “Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari” e del Decreto Ministeriale n. 316 del 09/08/2000, attuativo della stessa, recentemente modificato dall'art. 45 della Legge n. 273 del 12/12/2002, le Camere di Commercio Italiane hanno assunto le attuali competenze in materia di protesti cambiari.

In particolare le Camere di Commercio:

  1. provvedono alla pubblicazione degli elenchi trasmessi da parte degli ufficiali levatori della provincia di riferimento;
  2. curano l’aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro informatico dei protesti, istruendo le istanze di cancellazioni, annotazioni e riabilitazioni presentate dai soggetti iscritti nel registro;
  3. rilasciano visure e certificati relativi a nominativi di persone e/o di imprese per verificare se, a carico del/delle stesso/e, risultino protesti su base nazionale limitatamente agli ultimi cinque anni;
  4. aggiornano l’elenco dei nominativi dei Pubblici Ufficiali abilitati alla levata dei protesti nella provincia, mediante la pubblicazione semestrale dello stesso.

L'Ente Camerale provvede alla pubblicazione mensile dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali, vaglia cambiari ed assegni bancari, nel Registro Informatico dei Protesti. A tal fine, i pubblici ufficiali abilitati (notai, ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, segretari comunali) trasmettono mensilmente, alla stessa, gli elenchi:

  1. dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, vagli cambiari ed assegni bancari o postali;
  2. delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento dei protesti bancari per mancata accettazione di cambiali (tratte non accettate) a soli fini statistici.

La pubblicazione degli stessi ha luogo nei 10 giorni successivi alla ricezione da parte della Camera di Commercio.


CANCELLAZIONE PROTESTI PER PAGAMENTO EFFETTUATO ENTRO 12 MESI DALLA LEVATA DEL PROTESTO
(CONSEGNARE DIRETTAMENTE ALLO SPORTELLO O INVIARE PER POSTA RACCOMANDATA A/R)

L'istanza di cancellazione per avvenuto pagamento dal Registro informatico dei protesti è consentita esclusivamente con riferimento alle cambiali tratte ed ai pagherò cambiari.
Il debitore protestato che abbia eseguito il pagamento della cambiale entro un anno dalla levata del protesto, può presentare istanza di cancellazione alla Camera di Commercio del luogo di levata del protesto.
L’istanza deve essere accompagnata dagli effetti in originale, con il relativo atto di protesto, e dalla quietanza in bollo (2,00€), unitamente alle fotocopie fronte/retro degli stessi.
E’ consentita la presentazione di un’unica istanza per richiedere la cancellazione di più protesti e, in mancanza di spazio sufficiente, può essere completata con l’elenco aggiuntivo (Allegato 1). Avverso il provvedimento di rigetto o, nel caso in cui la Camera di Commercio non assuma la decisione nel termine di 20 giorni, l’interessato può ricorrere al Giudice di Pace del luogo in cui risiede.

DIRITTI DI SEGRETERIA
Sono dovuti 8,00 euro per ciascun protesto del quale si richiede la cancellazione, da pagare in contanti/bancomat/carta di credito. Se l’istanza viene spedita per posta, con raccomandata A/R, l’ufficio, al momento del ricevimento della stessa, emetterà un avviso per effettuare il pagamento tramite il sistema PagoPA. L’istanza deve essere presentata con l’applicazione di una marca da bollo in corso di validità del valore di 16,00 euro.

MODELLI


CANCELLAZIONE PROTESTI PER LEVATA ILLEGITTIMA O ERRONEA
(**IMPORTANTE** ISTANZA TRASMISSIBILE ANCHE TRAMITE PEC)

La richiesta di cancellazione per levata illegittima od erronea è consentita con riferimento ad assegni bancari, cambiali tratte e pagherò cambiari. Il debitore che ritenga di aver subito, a proprio nome, levata di protesto illegittima od erronea può presentare istanza di cancellazione, motivata e documentata, alla Camera di Commercio del luogo di levata.
Si fa presente che i protesti su assegni postali vengono levati generalmente dalle Stanze di Compensazione di Roma e/o Milano e conseguentemente, le istanze di cancellazione, corredate della relativa Riabilitazione accordata dal Tribunale, devono essere inoltrate alle Camere di Commercio competenti per territorio: Roma o Milano.

E’ possibile reperire la modulistica scaricandola direttamente dai relativi siti Internet:
Roma - www.rm.camcom.it
Milano - www.mi.camcom.it

L’istanza per levata illegittima od erronea, può essere presentata anche dai Pubblici Ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle Aziende di Credito.
Con il provvedimento di accoglimento viene disposta la cancellazione dal Registro Informatico dei dati relativi al protesto che, in tal caso, si ritiene come mai avvenuto. Avverso il provvedimento di rigetto o, nel caso in cui la Camera di commercio non assuma la decisione nel termine di 20 giorni, l’interessato può ricorrere al Giudice di Pace del luogo in cui risiede.

DIRITTI DI SEGRETERIA
Sono dovuti 8,00 euro per ciascun protesto, del quale si richiede la cancellazione, da pagare in contanti/bancomat/carta di credito. Se l’istanza viene spedita per posta, (con raccomandata A/R o tramite PEC), l’ufficio, al momento del ricevimento della stessa, emetterà un avviso per effettuare il pagamento tramite il sistema PagoPA.
Se presentata in modalità cartacea, l’istanza deve essere corredata inoltre da un marca da bollo in corso di validità dal valore di 16,00 euro.
Se l’istanza viene trasmessa tramite PEC, al momento del ricevimento della stessa verrà emesso un avviso di pagamento per l’assolvimento del bollo virtuale.

MODELLI


CANCELLAZIONE PROTESTI PER RIABILITAZIONE
(**IMPORTANTE** ISTANZA TRASMISSIBILE ANCHE TRAMITE PEC: cameradicommercio@pec.lg.camcom.it)

L’istanza di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti per riabilitazione può essere presentata per le seguenti ipotesi:

  • per chiedere la cancellazione di assegni bancari o postali;
  • per chiedere la cancellazione dal Registro di cambiali e tratte accettate pagate oltre 12 mesi dalla data della levata del protesto, o nel caso in cui siano stati smarriti gli originali dei titoli protestati.

Il debitore protestato, per avere diritto alla riabilitazione, deve avere effettuato il pagamento del titolo e non aver subito ulteriore protesto, trascorso un anno dalla levata del medesimo (Legge n. 235 del 18/08/2000, art. 2 e Legge n. 108/1996 e successive modificazioni, art. 17, nel testo modificato dall’art. 23 del D. Lgs. 149/2022).

La riabilitazione è accordata con Decreto del Presidente del Tribunale del luogo di residenza o con atto notarile.

Il debitore riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto, a seguito di presentazione di domanda di “cancellazione per riabilitazione” alla Camera di Commercio. L’istanza dovrà essere corredata del decreto del Tribunale o dell’atto notarile di riabilitazione.

La cancellazione del protesto oggetto di riabilitazione sarà eseguita solo previa pubblicazione del Decreto o dell'atto notarile nel Registro Informatico dei protesti cambiari, per il periodo di opponibilità previsto dal D. Lgs. n. 150/2011, pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 4) L. 108/1996.

ATTENZIONE: le istanze di cancellazione relative a protesti su assegni postali levati dalle Stanze di Compensazione di Roma e/o Milano, corredate della riabilitazione accordata dal Tribunale, devono essere inoltrate alle Camere di Commercio competenti per territorio (Roma o Milano). 

E’ possibile reperire la modulistica scaricandola direttamente dai relativi siti Internet:
Roma - www.rm.camcom.it
Milano - www.mi.camcom.it

DIRITTI DI SEGRETERIA
Sono dovuti 8,00 euro per ciascun protesto, del quale si richiede la cancellazione, da pagare in contanti/bancomat/carta di credito. Se l’istanza viene spedita per posta, (con raccomandata A/R o tramite PEC), l’ufficio, al momento del ricevimento della stessa, emetterà un avviso per effettuare il pagamento tramite il sistema PagoPA. 

Se presentata in modalità cartacea, l’istanza deve essere corredata inoltre da un marca da bollo in corso di validità dal valore di 16,00 euro.

Se l’istanza viene trasmessa tramite PEC, al momento del ricevimento della stessa verrà emesso un avviso di pagamento per l’assolvimento del bollo virtuale.

MODELLI


ANNOTAZIONE PER PAGAMENTO EFFETTUATO OLTRE I DODICI MESI DALLA LEVATA DEL PROTESTO
(CONSEGNARE DIRETTAMENTE ALLO SPORTELLO O INVIARE PER POSTA RACCOMANDATA)

Il pagamento della cambiale tratta o pagherò cambiario effettuato oltre l’anno dalla levata del protesto consente esclusivamente di ottenere l’annotazione nel registro. A tal fine il debitore dovrà presentare apposita richiesta accompagnata dall’effetto in originale, munito del relativo atto di protesto, e quietanzato.

DIRITTI DI SEGRETERIA
Sono dovuti 8,00 euro per ciascun protesto, per il quale viene richiesta l’annotazione da pagare in contanti/bancomat/carta di credito. Se l’istanza viene spedita per posta con raccomandata A/R, l’ufficio, al momento del ricevimento della stessa, emetterà un avviso per effettuare il pagamento tramite il sistema PagoPA.
L’istanza deve essere presentata con l’applicazione di una marca da bollo in corso di validità del valore di 16,00 euro.

MODELLI


INFORMAZIONE AGGIUNTIVA PER ASSEGNI BANCARI PER PAGAMENTO EFFETTUATO DOPO LA LEVATA DEL PROTESTO
(CONSEGNARE DIRETTAMENTE ALLO SPORTELLO O INVIARE PER POSTA RACCOMANDATA)

Il debitore, che abbia effettuato il pagamento di un assegno bancario dopo il protesto, ha diritto di ottenere l'annotazione dell'avvenuto pagamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679, il quale prevede che “tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa”. A tal fine il debitore dovrà presentare apposita richiesta accompagnata dall’effetto in originale, munito del relativo atto di protesto, e quietanzato.
Si precisa che ciò non comporta la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti ma soltanto un'annotazione a margine del protesto.

DIRITTI DI SEGRETERIA
Sono dovuti 8,00 euro per ciascun protesto, per il quale viene richiesta l’informazione aggiuntiva, da pagare in contanti/bancomat/carta di credito. Se l’istanza viene spedita per posta con raccomandata A/R, l’ufficio, al momento del ricevimento della stessa, emetterà un avviso per effettuare il pagamento tramite il sistema PagoPA.
L’istanza deve essere presentata con l’applicazione di una marca da bollo in corso di validità del valore di 16,00 euro.

MODELLI


RITIRO ORIGINALE EFFETTI


VISURE E CERTIFICATI

Il Registro Informatico è un archivio pubblico, accessibile a chiunque.

Per procedere alla consultazione dei dati inseriti nel Registro è sufficiente versare i diritti di segreteria previsti dalla vigente normativa (Decreto 29/11/2004 pubblicato in G.U. del 2/12/2004 Serie Generale n. 283): 

  • 2,00 euro per il rilascio di visure (la visura, a differenza del certificato, non ha valore legale);
  • 5,00 euro per il rilascio di certificati, oltre all'eventuale imposta di bollo.

Oltre che presso le Camere di Commercio, la consultazione può avvenire anche attraverso i terminali di utenti collegati al sistema informatico delle Camere, fermo restando che il Registro Informatico dei Protesti è unico.

**IMPORTANTE** E’ POSSIBILE FARE RICHIESTA DI VISURE E CERTIFICATI ANCHE TRAMITE POSTA ELETTRONICA SCRIVENDO A protesti@lg.camcom.it E FORNENDO I SEGUENTI DATI: Nome e cognome - Codice fiscale - Indirizzo di residenza.

Il pagamento può essere effettuato con sistema pagoPA collegandosi al link https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAACCMT 
compilando i campi come segue: 

  • nel campo "SERVIZIO" inserire PROTESTI;
  • nel campo "CAUSALE" inserire VISURA PROTESTI oppure CERTIFICATO PROTESTI;
  • nel campo "IMPORTO" inserire € 2,00 o suoi multipli in base al numero di visure richieste oppure inserire € 5,00 o suoi multipli in base al numero di certificati richiesti.
    Inserire inoltre i propri dati anagrafici ed eventualmente altri dati per la fatturazione elettronica e procedere secondo le indicazioni.


ELENCO PUBBLICI UFFICIALI ABILITATI ALLA LEVATA DEI PROTESTI

Elenco al 30 giugno 2024 provincia di Livorno [file PDF]
Elenco al 30 giugno 2024 provincia di Grosseto [file PDF]


PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE

L'Ufficio protesti provvede a:

  1. dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e ss. mm. ed ii. nonché ad indicare quanto previsto dal Testo Unico sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003);
  2. verificare la documentazione prodotta dall'interessato. Nel caso di carenza della stessa il Responsabile del Procedimento provvede a richiedere l'integrazione entro un congruo termine. La richiesta d'integrazione è trasmessa all'indirizzo indicato sull'istanza a mezzo PEC o, in sua assenza, con Raccomandata AR. Decorso inutilmente il termine di cui sopra il Dirigente competente, presa visione della documentazione agli atti, provvede a respingere l'istanza;
  3. dare comunicazione della conclusione del procedimento e del relativo esito.

TERMINI

Il procedimento, ai sensi della normativa vigente, deve concludersi entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta con provvedimento motivato del Dirigente competente.
Dal provvedimento l'Ufficio Protesti ha cinque giorni per provvedere alle eventuali cancellazioni accolte.
Decorso infruttuosamente il termine di cui sopra o a seguito rigetto dell'istanza, il richiedente potrà ricorre al Giudice di Pace competente per residenza.
Dirigente competente: Area III - Servizi per la Promozione e la Regolazione dell’Economia e del Mercato, dott. Michele Lombardi. 

RICORSI AVVERSO LE DETERMINAZIONI DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

Contro le determinazioni del dirigente responsabile è ammesso ricorso, in caso di reiezione della domanda o mancata pronuncia entro 20 giorni dalla presentazione della stessa:

  • in sede amministrativa: presso il Tribunale Amministrativo compente, entro 60 giorni, o, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
  • in sede giudiziale: presso il Giudice di Pace competente in base alla residenza del debitore protestato.


CONTATTI

Responsabile del procedimento: dott.ssa Annalaura Mazzei
E-mailprotesti@lg.camcom.it
PECcameradicommercio@pec.lg.camcom.it

  • Sede di Livorno: 0586 231.265-228-281(ore 08:45-12:45 dal lunedì al venerdì) - Piazza del Municipio 48.
  • Sede di Grosseto: 0564 430.217 - 234 (ore 08:45-12:45 dal lunedì al venerdì) - Via F.lli Cairoli 10. 


NORMATIVA

- Legge 12/2/1955 n. 77 “Pubblicazione degli Elenchi dei protesti Cambiari”
- Legge 12/6/1973 n. 349 “Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari”
- D.P.R. 290/1975 Regolamento di attuazione della L. 349/1973
- Legge 241/1990 e ss. mm. ii. in merito al procedimento amministrativo e diritto di accesso.
- D. L. 18/9/1995 n. 381 coordinato con la Legge di conversione 15/11/1995 n. 48 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle Camere di Commercio”
- Legge 7/3/1996, n. 108 “Disposizioni in materia di usura” (artt. 17 e 18)
- Legge 18 agosto 2000, n. 235 “Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari”
- D.M. 9 agosto 2000, n. 316 “Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti”
- Legge 12 dicembre 2002, n. 273 “Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza. (art. 45)”
- D.Lgs. 196/2003 “Testo unico trattamento dei dati personali”

Ultima modifica
Lun 22 Lug, 2024