Diritto annuale
ATTENZIONE alle Comunicazioni ingannevoli per il pagamento del Diritto annuale
Diritto annuale 2025
Chi deve pagare il Diritto Annuale
Le imprese ed i soggetti REA che al 1° gennaio di ciascun anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento alla Camera di Commercio di competenza di un diritto annuale per la sede legale e per ogni unità locale (ufficio, magazzino, laboratorio, negozio ecc.) con diversa localizzazione rispetto alla sede; l'importo del tributo non è frazionabile sulla base del periodo di iscrizione.
Termini di pagamento 2025
Imprese già iscritte
Le imprese (o soggetti REA) che al 1° gennaio 2025 erano già iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, devono versare il diritto annuale 2025 entro la scadenza ordinaria del 30 GIUGNO 2025, oppure entro il 30 LUGLIO 2025 con la maggiorazione dello 0,40% (con arrotondamento al centesimo di euro) a titolo corrispettivo, fatto salvo il diverso termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per le società con chiusura dell'esercizio non coincidente con l'anno solare.
Il versamento del diritto per le imprese già iscritte deve avvenire con modello F24, tramite la piattaforma Calcola e Paga Online o mediante la nuova App Impresa Italia.
Imprese di nuova iscrizione
Per le imprese (o soggetti REA) di nuova iscrizione il pagamento può essere effettuato sia direttamente per cassa automatica, che con modello F24 entro 30 giorni dalla presentazione della pratica.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota n. 127214 del 18/12/2024 [file PDF], ha indicato gli importi del diritto annuale per l'anno 2025 per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel Rea a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Anche per il 2025, è in vigore la maggiorazione del 20% rispetto agli importi ministeriali (delibera Consiglio camerale n. 16 del 25 ottobre 2022), autorizzata con decreto del Ministero delle Imprese e Made in Italy adottato in data 23/03/2023.
Prospetto riepilogativo degli importi di nuova iscrizione 2025 (maggiorazione del 20% inclusa) [file XLSX]
Diritto annuale - calcolo online e pagamento con PagoPA e F24
È disponibile un sito tematico dedicato al diritto annuale: https://dirittoannuale.camcom.it
PagoPA - Vademecum per il pagamento [file PDF]
F24 - modalità di pagamento
Compilazione del modello F24
- codice ente - sigla della provincia presso la cui Camera di commercio è iscritta l’impresa o l’unità locale (LI per Grosseto e Livorno);
- codice tributo - 3850 per il versamento del tributo omesso;
- anno di riferimento - 2025;
- importi a debito - indicare l’importo dovuto complessivamente dall’impresa, calcolato come somma dell’importo previsto per la sede e dell’importo relativo alle unità locali iscritte nel Registro delle Imprese della medesima provincia. Le imprese con unità locali in province diverse devono compilare più righe del modello, indicando distintamente la sigla di ciascuna provincia e l’importo complessivamente dovuto per ogni singola Camera.
Ravvedimento diritto annuale 2024
Il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni stabilite dalla legge e dal decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive. In particolare, tale decreto stabilisce all’articolo 4, comma 1, che la misura della sanzione è compresa tra il 10% e il 100% dell’ammontare del diritto dovuto.
Il comma 2, dello stesso articolo 4 prevede una sanzione del 10% nei casi di tardivo versamento, mentre il comma 3 stabilisce che si applica una sanzione del 30% nei casi di omesso versamento, determinando la misura totale della sanzione secondo i criteri di determinazione di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
L’articolo 6, del decreto n. 54/2005, sopra richiamato, prevede inoltre l’istituto del “ravvedimento operoso”. Questo consente al contribuente che non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla legge di sanare spontaneamente la violazione commessa, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili.
Il contribuente può infatti beneficiare dell’applicazione di una sanzione ridotta, nel caso in cui “la violazione non sia stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.
Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare le violazioni commesse nei seguenti termini:
- entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario, versando:
- il diritto dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente);
- una sanzione del 3,00% (pari ad 1/10 della sanzione minima pari al 30%) sul diritto non versato nei termini;
- gli interessi, calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dalla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento; - entro un anno dalla scadenza del termine ordinario, versando:
- il diritto dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente);
- una sanzione pari al 3,75% (pari ad 1/8 della sanzione minima del 30%) sul diritto non versato nei termini;
- gli interessi, calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dalla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Ai fini del perfezionamento del ravvedimento, il diritto dovuto, le sanzioni ridotte e gli interessi legali devono essere versati contestualmente dai contribuenti interessati.
Ai sensi dell’articolo 24, comma 35, della legge n. 449/1997, il regolare pagamento del diritto annuale è condizione per ottenere, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo al pagamento, il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese.
F24 - modalità di pagamento per effettuare il ravvedimento
Il tributo deve essere versato su modello F24: nella sezione contribuente devono essere indicati i dati anagrafici, il domicilio fiscale ed il codice fiscale (non la partita IVA, se diversa).
Nella sezione IMU ed altri tributi locali indicare:
- codice ente - sigla della provincia presso la cui Camera di commercio è iscritta l’impresa o l’unità locale (LI per Grosseto e Livorno);
- codice tributo - 3850 per il versamento del tributo omesso;
- codice tributo - 3851 per l’eventuale versamento degli interessi calcolati in base al tasso legale;
- codice tributo - 3852 per l’eventuale versamento della sanzione;
- rateazione - il campo non deve essere compilato;
- anno di riferimento - 2024;
- importi a debito - indicare l’importo dovuto per ciascun tributo versato nella medesima provincia. Le imprese con unità locali in province diverse devono compilare più righe del modello, indicando distintamente la sigla di ciascuna provincia e l’importo complessivamente dovuto per ogni singola Camera.
Tasso di interesse legale
Con D.M. 10 dicembre 2024 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che, con decorrenza 1° gennaio 2025, la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 2% in ragione d’anno.
Relativamente al calcolo degli interessi legali relativamente al ravvedimento del Diritto Annuale 2024 (codice tributo 3851) i giorni trascorsi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 sono soggetti al tasso del 2,50%. A partire dal 1° gennaio 2025 al tasso del 2,00%.
Contatti
Orario al pubblico
Sede di LIVORNO: martedì e giovedì, 08:45-12:45
Sede di GROSSETO: lunedì e mercoledì, 08:45-12:45
E-mail: diritto.annuale@lg.camcom.it
Ulteriore modalità di contatto: collegamento video su appuntamento, da prenotare in questa pagina del sito.
Modulistica
- F24 [file PDF]
- Richiesta di riesame in autotutela della cartella esattoriale / atto di irrogazione del diritto annuale [file PDF compilabile al PC]
PRIVACY