La carta del conducente

Normativa carte tachigrafiche: novità sulla carta del conducente

Leggi l'informativa del 06/12/2024 >>


La carta conducente è personale e necessaria per la guida degli autoveicoli previsti dal Regolamento 3820/85. E’ di fondo bianco e deve essere inserita dall’autista del veicolo prima di iniziare la guida. Permette di registrare i seguenti dati: tempi di viaggio/sosta, velocità, distanza, eventi particolari.

È rilasciata, entro 1 MESE dalla data di inserimento della domanda,  presentata alla Camera di Commercio, in cui il richiedente ha la propria residenza.

Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

  • essere in possesso della patente di guida in corso di validità di categoria superiore alla B (no documento provvisorio di guida);

  • avere la residenza anagrafica nel territorio delle province di Livorno o Grosseto.  Per i cittadini stranieri si applica il principio della residenza normale (luogo in cui una persona dimora abitualmente per almeno 185 giorni all'anno - vedi art. 2 lett. l D.M. 19/10/2021), che potrà essere verificata da parte delle Autorità di controllo attraverso l'attestazione documentale di un rapporto di lavoro;

  • non essere titolare di altra carta tachigrafica in corso di validità rilasciata dallo Stato italiano o da altro Stato membro dell’Unione Europea e non avere inoltrato domanda analoga presso altro Stato membro dell’Unione Europea.  

La carta ha una capacità di memoria che consente di conservare i dati relativi alla guida del conducente per un periodo pari a 28 giorni. La sua validità amministrativa è di cinque anni. Per ottenerne il rinnovo il titolare deve inoltrare la domanda di rinnovo alla Camera competente, nei 30 giorni precedenti la scadenza della carta originaria, e la nuova carta sarà prodotta nei 15 giorni lavorativi dall’inserimento della richiesta. In caso di furto, smarrimento o malfunzionamento della carta il conducente deve presentare la richiesta di una carta sostitutiva al massimo entro 7 giorni di calendario ed il tempo massimo in cui il conducente può guidare sprovvisto è di 15 giorni di calendario; in tali casi la nuova carta sarà prodotta nel termine di 8 GIORNI LAVORATIVI, dalla data in cui la Camera inserisce la richiesta, per emettere una carta sostitutiva.


Richiesta carta conducente

Possono richiedere il rilascio di carta conducente i soggetti residenti nella provincia di Livorno, o della provincia di Grosseto ivi domiciliati per motivi professionali, che intendono guidare veicoli dotati del nuovo tachigrafo digitale.

Il modulo di domanda (scaricabile >>cliccando qui<<) dovrà essere corredato dai seguenti documenti:

  •  fotocopia leggibile della patente di guida in corso di validità e di categoria superiore alla B;

  • fotocopia leggibile della carta d’identità, solo in caso di delega alla presentazione della domanda e/o ritiro della carta a sportello da parte di un soggetto diverso dal richiedente. E’ possibile scaricare il modello di delega dalla sezione Modulistica.

  • fototessera recente, da apporre nell’apposito spazio sul modulo di domanda [file PDF];

  • attestazione dell’avvenuto pagamento di Euro 37,00, per diritti di segreteria, o di Euro 40,17 in caso di richiesta di spedizione della carta a mezzo del servizio postale, tramite la piattaforma online PagoPA (per sapere come ricevere l’avviso di pagamento >>clicca qui<<); in alternativa il pagamento potrà avvenire in contanti, con bancomat e carta di credito presso lo sportello all’atto di presentazione della domanda.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER I CONDUCENTI EXTRACOMUNITARI

  • Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (art. 6 comma 2 del D.Lgs. 286/1998) oppure dichiarazione sostitutiva atto di notorietà [file PDF compilabile], qualora il permesso di soggiorno sia in fase di rinnovo.
  • Solo nel caso di trasporto internazionale: copia dell’attestato del conducente, di cui al Reg. CE n. 484/2002. L’attestato non occorre qualora il conducente sia adibito solo al trasporto nazionale o solo al trasporto di persone. In tal caso occorre produrre la dichiarazione sostitutiva atto di notorietà resa dal datore di lavoro [file PDF compilabile]
  • Documentazione comprovante la residenza stabile nelle province di Livorno o Grosseto:
    per i cittadini extracomunitari con permesso di lungo soggiorno CE e residenza stabile in Italia (D.Lgs. n. 3/2007) la residenza è comprovata dal documento di identità;
    per i cittadini extracomunitari privi di permesso di lungo soggiorno e residenza stabile in Italia occorre produrre attestazione documentale del rapporto di lavoro (copia del contratto di lavoro o della dichiarazione del datore di lavoro circa l’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro).

I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente purché non residenti in Italia da più di un anno.

La patente estera (extracomunitaria) deve essere accompagnata dal permesso internazionale di guida (rilasciato dallo Stato estero che ha emesso la patente) ovvero da una traduzione ufficiale in lingua italiana.

Ultima modifica
Mar 10 Dic, 2024