Giocattoli
LA NUOVA DISCIPLINA GIOCATTOLI
Con il Decreto Legislativo n. 54 dell’11 aprile 2011 [file PDF] è stata recepita la Direttiva giocattoli 2009/48/CE del 18 giugno 2009 [file PDF] che abroga la precedente direttiva 88/378/CE.
Il Decreto Legislativo 54/2011 abroga il D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 che recepiva la direttiva 88/378/CE.
Le nuove disposizioni sono applicabili ai giocattoli immessi sul mercato a decorrere dal 20 luglio 2011, mentre l'applicazione delle disposizioni relative alle sostanze chimiche è decorsa dal 20 luglio 2013, in modo da assicurare all’industria i tempi tecnici per adeguarsi ai nuovi standard di sicurezza.
La nuova direttiva ha la finalità di: armonizzare e migliorare il livello di sicurezza dei giocattoli a livello comunitario, eliminare gli ostacoli agli scambi di giocattoli tra Stati membri, semplificare la legislazione vigente, nell’interesse degli operatori economici e delle autorità di vigilanza del mercato. La Direttiva è basata sui principi del nuovo approccio: stabilisce dunque unicamente i requisiti essenziali di sicurezza dei giocattoli, (compresi i requisiti specifici in materia di proprietà fisiche e meccaniche, infiammabilità, proprietà chimiche ed elettriche, igiene e radioattività) mentre l’adozione dei dettagli tecnici è di competenza del CEN (Comitato europeo di normalizzazione) e del Cenelec (Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica). La conformità alle norme tecniche armonizzate pone in essere una presunzione di conformità alle disposizioni della Direttiva.
DEFINIZIONE DI GIOCATTOLO ai sensi del D.Lgs. 54/2011
“PRODOTTI PROGETTATI O DESTINATI, IN MODO ESCLUSIVO O MENO, AD ESSERE UTILIZZATI PER FINI DI GIOCO DA BAMBINI DI ETA’ INFERIORE A 14 ANNI.”
Rispetto alla precedente normativa, l’elemento nuovo è dato dalla formulazione “in modo esclusivo o meno”, che è stata appositamente aggiunta per indicare che il prodotto, per essere considerato un giocattolo, non deve essere esclusivamente destinato ai fini di gioco. Di conseguenza i prodotti aventi doppia funzione sono considerati alla stregua di giocattoli (ad esempio un portachiavi cui è attaccato un orsacchiotto).
Il nuovo decreto all’allegato I [file PDF] riporta un elenco di prodotti espressamente non considerati giocattoli, quali, per esempio: decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni, modelli in scala fedeli e dettagliati, riproduzioni di armi da fuoco reali, biciclette con un'altezza massima alla sella di oltre 435 mm, puzzle di oltre 500 pezzi, ecc.
REQUISITI DI SICUREZZA (Allegato II)
La nuova direttiva giocattoli 2009/48/CE aggiorna i requisiti di sicurezza, in particolare per quanto riguarda l'uso di sostanze chimiche le quali devono essere conformi alla normativa comunitaria generale sui prodotti chimici. La principale novità riguarda l’introduzione di norme specifiche per le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, del divieto d’uso o dell’obbligo di etichettatura per alcune sostanze allergizzanti e alcune fragranze.
Sono stati inoltre rivisti altri requisiti di sicurezza quali quelli riguardanti le proprietà elettriche e fisico meccaniche, nonché alcuni rischi per la salute e la sicurezza del bambino, con particolare riguardo al soffocamento per inalazione e per ostruzione delle vie aeree, che viene esteso a tutti i giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, indipendentemente dall’età di chi lo utilizza.
PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Ogni giocattoli destinato ad essere immesso sul mercato è assoggettato ad una procedura per la valutazione di conformità della quale è responsabile il fabbricante.
Obiettivo della procedura è dimostrare che un giocattolo immesso sul mercato rispetta i requisiti di sicurezza applicabili in forza del decreto.
A seconda della natura del gioco, il suo fabbricante applica una fra due possibili procedure:
- VERIFICA DA PARTE DEL FABBRICANTE STESSO: Questa verifica è possibile laddove esistano norme armonizzate riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo ed il fabbricante scelga di applicarle.
In questi casi deve applicare le norme armonizzate esistenti e assicurare che il prodotto sia conforme alle stesse.
- VERIFICA DA PARTE DI UN ORGANISMO NOTIFICATO: Questo tipo di verifica è anche chiamata “esame CE del tipo”.
L’esame CE del tipo e la relativa certificazione sono prescritti nei casi in cui:
- non vi siano norme armonizzate;
- le norme armonizzate non siano state applicate dal fabbricante, o lo siano state solo in parte;
- una o più norme armonizzate sono state pubblicate con una limitazione; oppure il fabbricante ritenga che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedano il ricorso alla verifica da parte di terzi.
In questi casi il fabbricante sottopone un modello del giocattolo a un organismo notificato ai fini dell’esame CE del tipo.
ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ (Organismi notificati)
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha il potere di autorizzare gli organismi di valutazione della conformità, previo accreditamento da parte di ACCREDIA, organismo unico nazionale italiano, individuato con il D.M. 22 dicembre 2009 a svolgere attività di accreditamento.
Per gli organismi notificati che presentano domanda di autorizzazione e che non sono in grado al momento di fornire un certificato di accreditamento, è stato previsto un periodo transitorio di 6 mesi, in cui vengono autorizzati dal MiSE in via provvisoria, con l’obbligo di ottenere l’accreditamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 54/2011.
LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Approfondimenti
La valutazione della sicurezza impone al fabbricante di analizzare i pericoli che il giocattolo può presentare e di effettuare una stima della potenziale esposizione a tali pericoli. La procedura è obbligatoria ai sensi della direttiva giocattoli 2009/48/CE del 18/06/2009.
E’ di responsabilità del fabbricante e va effettuata PRIMA che il giocattolo venga immesso sul mercato comunitario.
Deve riguardare diversi pericoli chimici, fisico meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che il giocattolo può presentare.
L’elenco dei diversi requisiti che un fabbricante deve valutare in relazione a tali pericoli figura nell’allegato II della direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli.
Molti di questi requisiti sono insiti nelle norme armonizzate in materia. Tuttavia il fabbricante rimane assoggettato all’obbligo di accertare se vi siano carenze nelle norme e/o se determinate caratteristiche del giocattolo presentino un pericolo.
Il risultato di una valutazione della sicurezza determina quale procedura di valutazione di conformità vada applicata e quali opportune misure per ridurre al minimo i rischi e/o test debbano essere adottati.
L’effettuazione della valutazione della sicurezza è dimostrata dal fabbricante con la documentazione tecnica [file PDF]. I fabbricanti redigono inoltre la dichiarazione CE di conformità [file PDF].
Tutta la documentazione deve essere conservata per un periodi di 10 anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato.
Il fabbricante, al termine della procedura di valutazione del giocattolo, appone la marcatura CE.
L’ETICHETTATURA OBBLIGATORIA
Marcatura CE
Il fabbricante appone la marcatura CE a seguito della valutazione di conformità del giocattolo. Con la sua apposizione il fabbricante dichiara la conformità del giocattolo a tutti i requisiti, assumendone la piena responsabilità.
La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile ed indelebile sul giocattolo o su un’etichetta affissa o sull’imballaggio.
Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni può essere apposta su un’etichetta o su un foglio informativo.
Si introduce il nuovo obbligo di apporre sempre il marchio CE sull’imballaggio qualora quello apposto sul giocattolo non sia visibile dall’esterno dell’imballaggio stesso.
AVVERTENZE [Allegato V - file PDF]
Laddove ciò risulti opportuno per la sicurezza d’uso, il giocattolo deve essere corredato di avvertenze indicanti le opportune restrizioni relative agli utilizzatori, che devono comprendere almeno l’età minima o massima dell’utilizzatore e, se del caso, le abilità di cui questi debba disporre per poter usare il giocattolo in modo sicuro (es: la capacità di stare seduto senza l’aiuto di un adulto, peso massimo e minimo, necessità di utilizzare il giocattolo sotto la sorveglianza di un adulto).
Le avvertenze devono essere apposte almeno in lingua italiana, in modo chiaramente visibile ed essere facilmente leggibili, comprensibili ed accurate.
Vanno apposte sul giocattolo, su un’etichetta o sull’imballaggio. Se necessario vanno riportate anche sulle istruzioni per l’uso.
In tutti i casi la formulazione della frase e/o del pittogramma devono essere preceduti dalla parola “Avvertenza” o “Avvertenze”, a seconda dei casi.
Nel caso in cui un giocattolo sia venduto sfuso, senza confezione, le avvertenze vanno riportate sul giocattolo stesso.
Il fatto di riportare le avvertenze su un espositore contenente diversi esemplari non è sufficiente per soddisfare le prescrizioni del decreto legislativo.
La parte B dell’allegato V obbliga a fornire avvertimenti specifici per certe categoria di giocattoli. Ad es. viene indicata l’avvertenza di cui devono essere corredati i giocattoli non destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi (gli operatori economici sono liberi di scegliere tra una frase di avvertimento o un apposito pittogramma), nonché l’avvertenza relativa ai giocattoli nautici che devono recare la seguente dicitura: “da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto”, per distinguerli dai dispositivi di protezione individuale.
TRACCIABILITÀ
Il produttore deve assicurare che ciascun giocattolo possa essere identificato. Ciò avviene apponendo un numero di tipo, di lotto, di serie/di modello, oppure un altro elemento che consenta l’identificazione del giocattolo.
Il gioco deve anche recare il nome (o denominazione commerciale o marchio registrato) e l’indirizzo del fabbricante. L’indirizzo deve indicare un punto unico in cui il produttore può essere contattato.
Se le dimensioni o la natura del giocattolo non consentono al gioco di recare direttamente gli elementi identificativi e le informazioni del fabbricante, quest’ultimo deve fornire le informazioni prescritte o sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.
Se un importatore immette un gioco sul mercato, anche il nome e l’indirizzo dell’importatore devono figurare sul giocattolo.
AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL MERCATO
Il decreto individua le autorità nazionali di vigilanza preposte ad effettuare i controlli sulla sicurezza dei giocattoli:
- Ministero dello Sviluppo economico, che si avvale delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza;
- Ministero della Salute per gli aspetti di specifica competenza;
- Agenzia delle Dogane per il controllo alle frontiere esterne.
Le autorità di vigilanza possono disporre che i giocattoli possano essere oggetto di regolarizzazione in casi limitati di non conformità formali e sempre a condizione che il fabbricante o l’importatore siano in grado di dimostrare di aver effettuato la valutazione di conformità del prodotto attraverso l’esibizione di adeguata documentazione tecnica.
Nell’ipotesi in cui il giocattolo rischi di compromettere la sicurezza e la salute delle persone – così come nel caso di mancata conformazione – l’autorità di vigilanza ne vieta l’immissione sul mercato o la circolazione sul territorio nazionale, ordinandone il ritiro ed eventualmente il richiamo dal commercio.
SANZIONI
L'articolo 31 [file PDF] stabilisce le sanzioni per le violazioni degli obblighi previsti dal decreto. Per le condotte considerate più gravi – in quanto presuppongono l’immissione sul mercato di prodotti che rischiano di pregiudicare la sicurezza dei consumatori – sono state previste sanzioni di natura penale (arresto e ammenda). Per altre violazioni sono state disposte sanzioni amministrative pecuniarie, graduate a seconda della gravità dell’infrazione commessa.
TABELLA SANZIONI IRROGATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO COMPETENTE
ART. 31 COMMA 1 violazioni art. 3 comma 1 – art. 5 comma 2 FABBRICANTE che immette sul mercato prodotti non progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza ed ai requisiti specifici dell’allegato II IMPORTATORE che immette sul mercato giocattoli senza assicurarsi che il produttore abbia eseguito appropriata procedura di valutazione conformità (preparato la documentazione tecnica-marcatura CE, ecc.) |
arresto fino a 1 anno e ammenda da 10.000 a 50.000 euro |
ART. 31 COMMA 2 violazione art. 30 comma 2 FABBRICANTE/IMPORTATORE/DISTRIBUTORE che non ottempera al divieto di immissione sul mercato e circolazione su territorio nazionale e ne è stato ordinato ritiro o richiamo dal Mise (per assenza di marcatura CE e contemporanea assenza di documentazione tecnica) |
arresto fino a 6 mesi e ammenda da 10.000 a 50.000 euro |
ART. 31 COMMA 3 violazioni art. 3 c. 2 / art. 5 c. 2 FABBRICANTE/IMPORTATORE che immette sul mercato giocattolo privo di documentazione tecnica di cui allegato IV |
sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro |
ART. 31 COMMA 4 violazioni art. 3 c. 2 – art. 5 C.2 - art. 14 FABBRICANTE/IMPORTATORE che immette sul mercato un giocattolo PRIVO DI MARCATURA CE |
sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro |
ART. 31 COMMA 5 violazione art. 10 FABBRICANTE/IMPORTATORE che immette sul mercato un giocattolo PRIVO DI AVVERTENZE |
sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro |
ART. 31 COMMA 6 violazione art. 30 c. 6 FABBRICANTE/IMPORTATORE che non ottempera al provvedimento di DIVIETO di immissione del giocattolo sul mercato o sul territorio nazionale emesso dal MISE che, accertata l’assenza di marcatura CE o assenza/incompletezza delle avvertenze art. 10, ha ordinato la regolarizzazione, non avvenuta. |
sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro |
ART. 31 COMMA 7 violazione art. 6 c. 2 – artt. 10 e 14 DISTRIBUTORE che mette a disposizione sul mercato un giocattoli PRIVO DI MARCATURA CE o delle AVVERTENZE di cui all’art. 10 |
sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro |
ART. 31 COMMA 8 violazione art. 8 FABBRICANTE/IMPORTATORE/DISTRIBUTORE che non forniscono all’autorità di vigilanza informazioni sugli operatori fornitori del giocattolo o non conservano per 10 anni le relative informazioni in merito. |
sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro |
ART. 31 COMMA 9 violazione art. 4 c.3 RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO che non esegue i compiti di mandato di cui all’art. 4 c. 3. |
sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro |
APPROFONDIMENTI
Schede tecniche giocattoli [file PDF]
Schede tecniche giocattoli 2 [file PDF]
Giocattoli sicuri - Guida all'acquisto e all'uso consapevole [file PDF]