Calzature
NEW: D.Lgs. 15/11/2017, n. 190 (file PDF): disciplina per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l\'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all\'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili - Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 dicembre 2017, n. 296.
ETICHETTATURA DELLE CALZATURE
Normativa di riferimento
Direttiva n. 94/11/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/03/1994, che ha introdotto l\'obbligo dell\'etichetta sulle calzature, destinate alla vendita al consumatore finale (file PDF).
D.M. 11/04/1996 così come modificato dal D.M. 30/01/2001 con cui la direttiva 94/11/CE è stata recepita nell\'ordinamento giuridico italiano (file PDF).
Particolare importanza nell\'acquisto di una calzatura deve essere data all\'informazione relativa ai materiali utilizzati nelle sue varie parti (suola, tomaia, etc.) tanto che è obbligatorio per i produttori fornire etichette esplicative ai rivenditori, i quali a loro volta devono esporre nelle fase di commercializzazione al consumatore un cartello illustrativo della simbologia adottata sull\'etichetta.
Definizione di calzature
L\'espressione "calzature" si riferisce a tutti i prodotti dotati di suole, volti a proteggere o coprire il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente.
La normativa si applica, quindi, ad una varia tipologia di articoli che includono, a titolo esemplificativo:
- scarpe con o senza tacco da portare all’interno o all’esterno; stivali di qualunque altezza
- sandali di vario tipo, espadrilles;
- scarpe da tennis, jogging e per altre attività sportive, da bagno ed altre calzature di tipo sportivo;
- calzature speciali concepite per un’attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato, il ciclismo, calzature cui sono fissati dei pattini da ghiaccio o a rotelle;
- scarpe da ballo;
- calzature in un unico pezzo formato in gomma o plastica, esclusi gli articoli usa e getta in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc., senza suole riportate);
- calosce portate sopra altre calzature, calzature ortopediche.
Prodotti esclusi
- Calzature d’occasione usate;
- calzature aventi le caratteristiche di giocattoli;
- calzature di protezione disciplinate dal D.Lgs. n. 475/92 (dispositivi di protezione individuale);
- calzature disciplinate dal D.P.R. n. 904/82 (sostanze pericolose).
Composizione di una calzatura
Le calzature si compongono di tre parti:
- TOMAIA: la superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola esterna.
- RIVESTIMENTO TOMAIA E SUOLA INTERNA: fodera e sottopiede, interni alla scarpa
- SUOLA ESTERNA: superficie inferiore attaccata alla tomaia, soggetta ad usura.
- I MATERIALI usati nella produzione delle calzature sono: il cuoio (pelle o pellame di un animale che conserva la struttura fibrosa originaria, debitamente conciato), il cuoio rivestito (strato molto sottile di cuoio accoppiato con altro materiale pressato, come cartone, gomma e stoffa), le materie tessili (naturali e sintetiche o non tessute), altre materie (para o gomma).
Etichetta
- Deve essere presente su almeno una delle calzature e deve contenere le informazioni relative al materiale da cui è composta ciascuna parte della scarpa;
- deve fornire le informazioni mediante i simboli adottati o mediante indicazioni scritte in lingua italiana;
- deve contenere le informazioni concernenti il materiale che costituisce almeno l\'80 % della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura o almeno l\'80 % del volume della suola esterna (se nessun materiale raggiunge tale limite, l\'etichetta deve riportare indicazioni sulle due componenti principali dell\'articolo);
- deve essere ben visibile, saldamente applicata e durevole;
- deve essere necessariamente leggibile (con i simboli di dimensioni sufficienti per rendere agevole la comprensione delle informazioni) ed accessibile al consumatore;
- non deve indurre in errore il consumatore. A tal fine, nei luoghi di vendita deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia utilizzata;
- può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato;
- può contenere anche altre indicazioni, per chiarire la qualità e le finiture delle calzature, in quanto la normativa stabilisce solo il livello minimo delle informazioni (ad esempio la dicitura "cuoio pieno fiore", che indica un cuoio di migliore qualità).
ETICHETTATURA SUOLE
Il fabbricante di suole può specificare l’origine italiana del prodotto apponendo la dicitura “suola prodotta in Italia”, esclusivamente nella parte interna della suola stessa. La dicitura deve essere apposta in lingua italiana; all\'italiano possono aggiungersi diciture in altra/e lingua/e ufficiale/i della Comunità Europea.
Obblighi del fabbricante
Il fabbricante, oppure il suo rappresentante con sede nell\'Unione Europea, deve apporre l\'etichetta ed è personalmente responsabile per l\'esattezza delle informazioni in essa contenute. Se né il fabbricante, né il suo rappresentante hanno sede nella Comunità, il responsabile è il soggetto che introduce la merce nel mercato comunitario.
Obblighi del venditore al dettaglio
Il venditore al dettaglio deve, in ogni caso, verificare la presenza dell\'etichetta sulla calzatura in vendita ed esporre in modo chiaro e visibile un cartello illustrativo della simbologia adottata sull\'etichetta in modo che sia visibile al consumatore.
Cartello illustrativo simbologia etichetta scaricabile (file PDF)
Vigilanza del mercato
La vigilanza del mercato compete al Ministero dello Sviluppo Economico che la esercita attraverso le Camere di Commercio, competenti per territorio.
Per verificare la conformità delle calzature, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno effettua dei controlli nei luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento, presso i punti vendita all\'ingrosso e al dettaglio, anche avvalendosi della collaborazione degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria appartenenti ad altre Pubbliche Amministrazioni.
Provvedimenti in caso di non conformità dell’etichetta
In caso di mancanza di etichettatura o di etichettatura non conforme viene assegnato un termine perentorio al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature, o al venditore al dettaglio per la regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine Il Ministero dello Sviluppo Economico emette un decreto motivato di ritiro dal mercato delle calzature.
GUIDA ALLA CORRETTA COMPILAZIONE DELL\'ETICHETTA DELLE CALZATURE
La Guida, frutto della proficua e duratura sinergia tra Unioncamere e Ministero dello Sviluppo Economico, ha lo scopo di illustrare agli operatori economici del settore come si compila correttamente l\'etichetta delle calzature e di educare i consumatori a saper leggere l\'etichetta del prodotto calzaturiero che intendono acquistare.
Consulta la Guida sul sito www.regolazionemercato.camcom.it