Startup innovativa
Che cosa è
Le start-up innovative sono società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25 del D.L. n. 179/2012, che hanno per oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Requisiti fondamentali
La start up innovativa deve possedere i seguenti requisiti:
• è una microimpresa o una piccola o media impresa (come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6.5.2003);
• è costituita da non più di 60 mesi;
• è residente in Italia, oppure in uno degli Stati dell'Unione Europea, a condizione che abbia una sede produttiva, un’unità locale o una filiale in Italia;
• il totale del valore della il totale del valore della produzione annua della società, a partire dal secondo anno, non è superiore a 5 milioni di euro;
• non distribuisce o ha distribuito utili;
• ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolge attività prevalente di agenzia o di consulenza;
• non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
• possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché' tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all’attività di impresa.
I vantaggi
• minori oneri per la costituzione
• rinvio a nuovo delle perdite di esercizio
• governance delle s.r.l.: possibilità di emettere strumenti finanziari
• remunerazione con strumenti finanziari (es. stock options)
• rapporti di lavoro subordinato di più semplice attuazione, credito di imposta per ricerca e sviluppo
• incentivi all’investimento
• raccolta diffusa di capitali di rischio tramite portali online (es. crowdfunding)
• sostegno all’internazionalizzazione
• non è soggetta alla disciplina delle procedure concorsuali in caso di crisi d’impresa
• sgravi fiscali per chi decide di investire in una startup innovativa.
Con le modifiche introdotte dalla Legge 193/2024, lo status di start up innovativa dura 3 anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale.
È possibile estendere la permanenza nella sezione per ulteriori due anni se la Start-up soddisfa almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
• incremento al 25% delle spese in ricerca e sviluppo
• sottoscrizione di almeno un contratto di sperimentazione con un ente pubblico
• incremento dei ricavi e dell'occupazione superiore al 50% tra il secondo e il terzo anno
• costituzione di una riserva patrimoniale di oltre 50.000 euro ottenuta tramite finanziamenti convertibili, aumento di capitale a sovrapprezzo o investimenti di minoranza da parte di investitori regolamentati, business angels o attraverso campagne di equity crowdfunding su piattaforme autorizzate, accompagnata da un incremento del 20% delle spese in ricerca e sviluppo
• titolarità di almeno un brevetto.
Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, fino ad un massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio nella fase di scale-up, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
• un aumento di capitale a sovrapprezzo effettuato da un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) di importo superiore a 1 milione di euro per ogni periodo di estensione (per il primo biennio di proroga, l'aumento di capitale deve essersi realizzato nei primi 5 anni di permanenza in sezione speciale. Per il secondo biennio di proroga, l'ulteriore aumento di capitale deve realizzarsi nel periodo tra 5° e il 7° anno di permanenza in sezione speciale)
• un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa superiore al 100% annuo (il requisito va verificato sulla base del bilancio relativo al quinto anno di permanenza nella sezione speciale. Per la proroga dei primi 2 anni, l'incremento dei ricavi va calcolato rispetto all'anno precedente, rispetto al quarto anno di iscrizione; per la proroga dei secondi 2 anni, l'incremento dei ricavi va calcolato rispetto al sesto anno di iscrizione).
Come costituire la startup innovativa e adempimenti necessari
L’atto costitutivo della start up innovativa deve essere redatto seguendo le stesse regole previste per la costituzione delle società di capitali che prevedono l'obbligo per i contraenti di redigere un atto pubblico di fronte a un Notaio.
La domanda di iscrizione nell'apposita sezione deve essere presentata al Registro delle imprese competente insieme alla dichiarazione del possesso dei requisiti sottoscritta dal legale rappresentante.
Tale domanda può essere presentata contestualmente alla domanda di iscrizione dell'atto costitutivo della società nel Registro delle imprese o in un momento successivo.
La guida sugli adempimenti delle startup innovative è fase di aggiornamento al fine di recepire le novità introdotte dalla legge n. 193/2024.
Le informazioni in essa contenute possono comunque essere consultate tenendo però conto degli aggiornamenti intervenuti:
https://startup.registroimprese.it/isin/static/startup/document/Guida_Startup_Innovativa.pdf
Comunicazione annuale del mantenimento requisiti ed aggiornamento informazioni
Il legale rappresentante entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio attesta il mantenimento del possesso dei requisiti depositando tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese tramite pratica telematica. Qualora lo statuto preveda un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per la convocazione dell'assemblea che approva il bilancio (facoltà possibile nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società), la dichiarazione può essere depositata nel termine di sette mesi dalla chiusura dell'esercizio, fermo il rispetto dei 30 giorni dall'approvazione del bilancio.
Per l'invio della pratica è necessario aver prima aggiornato le informazioni sulla piattaforma startup.registroimprese.it .
Modulistica per la dichiarazione del possesso dei requisiti in seguito alle novità introdotte dalla legge 193/2024
Sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è disponibile la modulistica aggiornata necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti di startup innovativa da rendere in fase di prima iscrizione e nelle successive fasi di vita della startup per permanere nella sezione speciale, in conformità a quanto previsto dalla legge 16 dicembre 2024, n. 193, che ha introdotto importanti modifiche alla disciplina delle startup innovative; link alla modulistica: https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/radio/Start_up_innovative_-_Modelli_definitivi_17042026_2.pdf
La nuova modulistica prevede cinque distinti modelli di dichiarazione che la startup innovativa deve presentare in base all’adempimento che deve effettuare
• Modello A) - Dichiarazione per l’iscrizione nella sezione speciale
• Modello B) - Dichiarazione annuale per il mantenimento dell’iscrizione nella sezione speciale
• Modello C) - Dichiarazione per il mantenimento dell’iscrizione nella sezione speciale dopo il terzo anno (per imprese già iscritte alla data del 18/12/2024)
• Modello C1) - Dichiarazione per il mantenimento dell’iscrizione nella sezione speciale dopo il terzo anno (per imprese iscritte dal 18/12/2024)
• Modello D) - Dichiarazione per il mantenimento dell’iscrizione nella sezione speciale dopo la conclusione di cinque/sette anni dall’iscrizione.
Riferimenti normativi
DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012.
Legge 16 dicembre 2024, n. 193.
Circolare MIMIT n. 72022 del 30 luglio 2025.