Domicilio digitale (PEC)
Comunicazione di avvio del procedimento di assegnazione d’ufficio del domicilio digitale alle società di capitali, con contestuale applicazione della sanzione amministrativa, del 24 ottobre 2023 >>
Cos’è il domicilio digitale
Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
Obbligo di comunicazione
Al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese sia le società che le imprese individuali hanno l'obbligo di indicare il proprio domicilio digitale (PEC).
Come iscrivere il domicilio digitale dell'impresa
Per iscrivere il domicilio digitale (PEC) nel Registro delle Imprese è possibile avvalersi di una delle seguenti modalità:
- con la procedura Pratica semplice, se il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della società è in possesso di un dispositivo di firma digitale;
- con il servizio DIRE;
L'ufficio del Registro delle Imprese verifica con modalità informatiche che il domicilio digitale sia attivo e univocamente riconducibile all'impresa.
Chi può presentare la domanda
Può presentare la domanda di iscrizione del domicilio digitale il legale rappresentante/amministratore/liquidatore/titolare dell'impresa.
Costi
La comunicazione del domicilio digitale al Registro delle imprese è esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria.
Riferimenti normativi
D.L. 29/11/2008, n. 185 (art. 16) - Obbligo di domicilio digitale per le società.
D.L. 18/10/2012 n. 179 (art. 5) - Obbligo di domicilio digitale per le imprese individuali.
D.L. 16/07/2020, n. 76 (art. 37) - Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti.