Domicilio digitale (PEC) obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese - Art. 37 D.L. 76/2020
Come è ormai noto il domicilio digitale è divenuto un requisito essenziale per l'iscrizione al Registro delle Imprese delle Camere di commercio e tutte le imprese già iscritte al Registro, che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio.
Coloro che non adempiono all'aggiornamento, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa, si vedranno assegnare d'ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale che sarà reso disponibile tramite il Cassetto digitale dell'imprenditore.
Lo prevede l'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella legge n. 120/2020.
La Camera di commercio è prossima al rilascio d'ufficio dei domicili digitali e, congiuntamente, all'applicazione delle relative sanzioni, alle imprese che non hanno provveduto all’adempimento.
Le imprese possono quindi ancora comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro delle Imprese e chiederne l'iscrizione, evitando il procedimento d'ufficio.
Per maggiori informazioni, per verificare la regolarità della propria posizione e per scoprire come comunicare la propria PEC consulta il seguente indirizzo: https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home
Chi può presentare la domanda d'iscrizione del domicilio digitale/PEC al Registro Imprese
- Titolare/legale rappresentante dell'impresa individuale/società.
- Professionista incaricato ai sensi dell'art. 31 comma 2 quater e quinquies della Legge 340/2000 indicando nel quadro note "Il sottoscritto….… nato a….…, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiara di essere iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di ….… al n. ….… e di essere stato incaricato dal titolare /legale rappresentante all’assolvimento del presente adempimento”. Questa dichiarazione non è dovuta nel caso in cui il professionista si avvalga della firma di ruolo.
IMPORTANTE! La domanda NON PUO' ESSERE PRESENTATA TRAMITE PROCURA.
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