Domicilio digitale (PEC): entro il 1° ottobre 2020 obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese

Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), iscritte al Registro delle imprese, che non abbiano ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d'ufficio, o per le quali il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio.

La mancata comunicazione comporterà l'irrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall'art. 2630 del Codice Civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicata dall’art. 2194 del Codice Civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).

Lo prevede l'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76
, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” - che ha modificato l’art. 16 del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n.2 e l'art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Per evitare di incorrere nelle sanzioni ricordiamo dunque alle imprese di:

  1. verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (ex PEC), ovvero che sia attivo e funzionante;
  2. controllare di avere effettuato la comunicazione del proprio domicilio digitale (ex PEC), al Registro Imprese;
  3. se non ancora in possesso di un domicilio digitale attivo richiederlo a un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro delle imprese tramite la procedura semplificata e gratuita "Pratica Semplice - iscrizione PEC" disponibile online all'indirizzo https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action 


Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto nel Registro Imprese un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva.


Come verificare l'iscrizione del domicilio digitale/PEC al Registro Imprese

  • Ricercare l'impresa sul sito www.registroimprese.it/indirizzo-pec (ricercare con nome impresa);
  • Consultare una visura aggiornata dell'impresa, scaricabile gratuitamente dal cassetto digitale dell'imprenditore (si accede con SPID o CNS).


Chi può presentare la domanda d'iscrizione del domicilio digitale/PEC al Registro Imprese

  • Titolare/legale rappresentante dell'impresa individuale/società;
  • Professionista incaricato ai sensi dell'art. 31 comma 2 quater e quinquies della legge 340/2000 indicando nel quadro note "Il sottoscritto….… nato a….…, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiara di essere iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di ….… al n. ….… e di essere stato incaricato dal titolare /legale rappresentante all’assolvimento del presente adempimento”. Questa dichiarazione non è dovuta nel caso in cui il professionista si avvalga della firma di ruolo.

IMPORTANTE! La domanda NON PUO' ESSERE PRESENTATA TRAMITE PROCURA.


Per info contattare:
• 
registro.impreseli@lg.camcom.it
• registro.impresegr@lg.camcom.it

Ultima modifica
Mer 04 Dic, 2024