Lunedì 4 Novembre 2024
Obblighi dei distributori
Il distributore è la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall\'importatore, che mette a disposizione sul mercato materiale elettrico ed è tenuto a:
- non mettere a disposizione sul mercato il materiale elettrico che non sia conforme agli obiettivi di sicurezza enunciati nell\'allegato I, fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando il materiale elettrico presenta un rischio, deve informare il fabbricante o l\'importatore e le autorità di vigilanza del mercato;
- verificare che il prodotto rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dalla documentazione richiesta, nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana, che il fabbricante e l\'importatore abbiano apposto un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi elemento che ne consenta l\'identificazione e il loro nome, la denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l\'indirizzo postale al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull\'imballaggio o in un documento di accompagnamento;
- conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato;
- garantire che, mentre il materiale elettrico è sotto la sua responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità;
- se ritiene che il materiale elettrico che ha messo a disposizione sul mercato non sia conforme, si deve assicurare che siano prese le misure correttive necessarie per renderlo conforme, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il materiale elettrico presenta un rischio, ne deve informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il materiale elettrico, indicando i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa;
- a richiesta di un\'autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione, necessarie per dimostrare la conformità del materiale elettrico. Cooperando con l\'autorità, su sua richiesta, per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico da lui messo a disposizione sul mercato.
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Ultima modifica
Ven 19 Gen, 2018