Avviare un arbitrato amministrato dinanzi alla Camera arbitrale della CCIAA della Maremma e del Tirreno


Come avviare un arbitrato amministrato dinanzi alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, ai sensi dello Statuto e Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 25 dell'11 novembre 2021.

QUANDO SI RICORRE ALL’ARBITRATO AMMINISTRATO DALLA CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO (art. 9 dello Statuto e Regolamento)

Si ricorre all’arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale sulla base di un compromesso o di una clausola compromissoria che facciano riferimento alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, o anche, più genericamente, alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ovvero si riferiscano alle clausole delle Camere Arbitrali della Camera di Commercio di Grosseto e di Livorno prima dell'accorpamento.

MODALITÀ DI DEPOSITO DEGLI ATTI (art. 14 dello Statuto e Regolamento)

Le parti devono depositare gli atti sottoscritti digitalmente, unitamente agli eventuali documenti allegati, presso la Segreteria della Camera Arbitrale in modalità telematica, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzata al domicilio digitale della Camera di Commercio cameradicommercio@pec.lg.camcom.it. Il deposito telematico si intende perfezionato con la consegna della PEC.

In alternativa, le parti possono comunque optare per il deposito cartaceo; in tal caso, devono depositare gli atti presso la Segreteria in un originale per la Camera Arbitrale, e in tante copie quante sono le parti e gli arbitri. La Segreteria indica il numero di copie nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito. Gli eventuali documenti allegati agli atti devono essere depositati in formato cartaceo presso la Segreteria in una copia per la Camera Arbitrale; inoltre una copia informatica degli stessi documenti allegati deve essere trasmessa telematicamente tramite PEC al domicilio digitale della Camera di Commercio. E’ responsabilità della parte garantire la corrispondenza tra quanto depositato telematicamente e l’originale cartaceo. Il deposito si intende perfezionato con la consegna degli atti e documenti cartacei presso la Segreteria.

Ai sensi dell’art. 20 della tariffa indicata dal D.M. 20-08-1992, è dovuta una marca da bollo da euro 16, ogni quattro pagine (ad esclusione degli allegati). In caso di deposito telematico, tutti gli atti di parte depositati nel procedimento arbitrale dovranno indicare l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta, con trascrizione dei numeri di serie delle marche da bollo acquistate. Qualora invece le parti procedano al deposito cartaceo, le marche da bollo dovute dovranno essere apposte sugli atti in originale, e non sugli allegati.

PER LA PARTE PROPONENTE LA DOMANDA DI ARBITRATO

La parte dovrà depositare la domanda di arbitrato, regolarmente notificata e sottoscritta, unitamente agli eventuali documenti allegati, presso la Segreteria della Camera Arbitrale in modalità telematica o cartacea, secondo quanto previsto dall’art. 14 dello Statuto e Regolamento, sopra illustrato. La domanda di arbitrato è notificata direttamente dalla parte proponente al convenuto o ai convenuti; l'originale notificato dovrà essere depositato presso la Segreteria entro il successivo termine di 15 giorni dal perfezionamento della notifica. La litispendenza è determinata dalla notifica dell'atto introduttivo (art. 16, comma 3 dello Statuto e Regolamento).

L'attore con il deposito della domanda di arbitrato dovrà versare anche l’acconto delle spese della procedura (si rinvia al capo VI dello Statuto e Regolamento).

PER LA PARTE CONVENUTA

Il convenuto dovrà depositare presso la Segreteria la memoria di risposta entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato (art. 17, comma 1, dello Statuto e Regolamento), versando altresì l’acconto delle spese della procedura (si rinvia al capo VI dello Statuto e Regolamento).

Sarà cura della Segreteria trasmettere la memoria di risposta alla parte proponente presso il domicilio eletto da quest’ultima, entro cinque giorni lavorativi dalla data di deposito (art. 17, comma 3, dello Statuto e Regolamento).

Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l'arbitrato prosegue in sua assenza (art. 17, comma 4, dello Statuto e Regolamento) e le spese della procedura saranno interamente a carico della parte proponente l’arbitrato.

Ultima modifica
Mer 15 Nov, 2023