Compatibilità elettromagnetica
PRODOTTI RILEVANTI AI FINI DELLA COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA
In data 25 maggio 2016 è stato pubblicato, sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 121, il Decreto Legislativo 18 maggio 2016, n. 80 che ha apportato modifiche al D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 194, in attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
Le apparecchiature oggetto della direttiva 2004/108/CE immesse sul mercato prima del 20 aprile 2016 conformemente alla medesima direttiva 2004/108/CE e alle relative norme nazionali di attuazione, possono essere messe a disposizione del mercato o messe in servizio anche successivamente.
DEFINIZIONI
Compatibilità elettromagnetica: l\'idoneità di un\'apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre, in altre apparecchiature e nello stesso ambiente, perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili.
Perturbazione elettromagnetica: ogni fenomeno elettromagnetico che può alterare il funzionamento di un\'apparecchiatura; una perturbazione elettromagnetica può essere costituita da un rumore elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da una alterazione del mezzo stesso di propagazione.
Immunità: l\'idoneità di un\'apparecchiatura a funzionare normalmente senza deterioramento in presenza di una perturbazione elettromagnetica.
Il decreto novellato disciplina la compatibilità elettromagnetica delle seguenti apparecchiature e prescrive la conformità delle apparecchiature a un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica:
a) apparecchiatura: ogni apparecchio o impianto fisso;
b) apparecchio: ogni dispositivo finito o combinazione di dispositivi finiti, messo a disposizione del mercato come unità funzionale indipendente, destinato all\'utilizzatore finale e che può generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni, ivi compresi:
- i componenti o sottounità destinati ad essere integrati in un apparecchio dall\'utilizzatore finale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni;
- gli impianti mobili definiti come una combinazione di apparecchi ed eventualmente altri dispositivi, destinata ad essere spostata e utilizzata in ubicazioni diverse;
c) impianto fisso: una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito.
Il decreto non si applica nei seguenti casi:
- alle apparecchiature radio e ai terminali di telecomunicazioni oggetto del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di recepimento della direttiva 1999/5/CE;
- ai prodotti aeronautici, parti e pertinenze di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell\'aviazione civile e che istituisce un\'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE;
- alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori, ai sensi delle disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel quadro della costituzione dell\'Unione internazionale delle telecomunicazioni e della convenzione dell\'Unione internazionale delle telecomunicazioni, a meno che tali apparecchiature siano messe a disposizione sul mercato; a tale fine i kit di componenti destinati a essere assemblati da radioamatori e le apparecchiature messe a disposizione sul mercato nonché modificate e utilizzate da radioamatori non sono considerati apparecchiature messe a disposizione sul mercato;
- ai kit di valutazione su misura per professionisti destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini;
- agli apparecchi e agli impianti fissi, costruiti per usi militari;
- alle apparecchiature che per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche: sono incapaci di generare o contribuire a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature; funzionano senza deterioramento inaccettabile in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall\'uso al quale sono destinate.
INFORMAZIONI AI CONSUMATORI
Gli apparecchi rilevanti ai fini della compatibilità elettromagnetica devono riportare (sul prodotto o sulla confezione) queste indicazioni e informazioni:
- marcatura CE;
- numero di tipo, di lotto o di serie, qualsiasi altro elemento che ne consenta l\'identificazione;
- nome, denominazione commerciale o marchio del fabbricante e indirizzo postale dove può essere contattato; se il fabbricante è situato fuori dall\'Unione Europea, il prodotto deve riportare i contatti dell\'importatore stabilito nell\'Ue;
- informazioni e istruzioni sulla sicurezza in lingua italiana.
AUTORITA’ DI VIGILANZA
Le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale delle autorità competenti per i controlli sulla sicurezza generale dei prodotti, tra cui le Camere di Commercio.
SANZIONI
In caso di violazioni vengono applicate le sanzioni previste dall\'art.15 del D.Lgs. n. 194/2007.
- Chiunque immette nel mercato ovvero installa apparecchiature non conformi ai requisiti di protezione di cui all\'allegato I è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000,00 ad euro 24.000,00. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la mancata conformità ai requisiti di protezione.
- Chiunque immette nel mercato, commercializza, distribuisce in qualunque forma o installa apparecchi che, seppure conformi ai requisiti di protezione di cui all\'allegato I, sono sprovvisti della prescritta marcatura CE, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.
- Chiunque immette nel mercato, commercializza, distribuisce in qualunque forma o installa apparecchi che, seppure conformi ai requisiti di protezione di cui all\'allegato I, sono sprovvisti della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità di cui all\'allegato IV è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.
- Chiunque installa impianti fissi che, seppur conformi ai requisiti specifici di cui all\'allegato I, sono sprovvisti della prescritta documentazione è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.
- Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
- Chiunque promuove pubblicità per apparecchiature che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.
- Chiunque apporta, per uso personale, ad apparecchiature dotate di marcatura CE modifiche che comportano la mancata conformità ai requisiti di protezione è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00.
- Qualora sia accertata una delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, l\'organo accertatore procede al sequestro delle apparecchiature ed invita il trasgressore alla loro regolarizzazione o ritiro dal mercato. Decorso il termine di sessanta giorni dall\'accertamento, qualora il trasgressore non abbia adempiuto all\'invito è disposta la sanzione amministrativa accessoria della confisca dell\'apparecchiatura.