Sicurezza generale dei prodotti

 

E’ sicuro un prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, non presenti alcun rischio, o presenti unicamente rischi minimi compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e di sicurezza delle persone.

In particolare occorre valutare:

  • le caratteristiche del prodotto - la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità di assemblaggio, di istallazione e manutenzione;
  • l’effetto del prodotto con altri prodotti - qualora sia prevedibile il suo utilizzo con altri prodotti;
  • la presentazione del prodotto e la sua etichettatura, eventuali avvertenze e istruzioni per l’uso;
  • le categorie di consumatori che si trovano in condizioni di rischio nell’utilizzazione del prodotto, con particolare riferimento a bambini ed anziani.


QUANDO IL PRODOTTO SI PRESUME SICURO

Il prodotto si presume sicuro:

  • se non esistono disposizioni comunitarie, qualora il prodotto sia conforme alla legislazione nazionale dello Stato in cui viene commercializzato;
  • quando è conforme agli standards tecnici nazionali che recepiscono norme armonizzate europee.


OBBLIGHI PER IL PRODUTTORE E DISTRIBUTORE

Il Codice del consumo (art. 104) stabilisce obblighi per gli operatori economici.

Produttore

Obblighi informativi al consumatore utili alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi.

Adozione di misure proporzionate in base alle caratteristiche del prodotto, che comprendono:

  • Indicazione dell’identità e gli estremi del produttore, il riferimento al tipo di prodotto.
  • Controlli a campione sui prodotti commercializzati, l’esame dei reclami e l’informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.
  • Immissione sul mercato di prodotti sicuri.
  • Richiamo (ottenere la restituzione di un prodotto reso disponibile ai consumatori) e ritiro (impedire la distribuzione e l’esposizione del prodotto e l’offerta al consumatore) dei prodotti pericolosi e tenuta del registro dei reclami.
  • Collaborazione con le autorità di vigilanza.
  • Notificazione dei prodotti pericolosi alle autorità competenti.


Distributore

Diligenza nell’esercizio della propria attività per contribuire a garantire l’immissione sul mercato di prodotti sicuri.

Non deve fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella qualità di operatore professionale.

Collaborazione con le autorità di vigilanza.

Partecipa al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità di vigilanza competenti.

Conserva e fornisce la documentazione idonea a rintracciare l’origine dei prodotti per un periodo di 10 anni dalla data di cessione al consumatore finale.

Notificazione dei prodotti pericolosi alle autorità competenti.


CONTROLLI

I controlli effettuati dalle autorità di vigilanza in materia possono riguardare i produttori, i distributori (in particolare il responsabile della prima immissione del prodotto in commercio), nonché qualsiasi detentore del prodotto.

Le autorità possono disporre verifiche, esigere informazioni ed effettuare prove di laboratorio.

Per prodotti potenzialmente pericolosi possono vietarne temporaneamente la fornitura o l’esposizione o disporne l’adeguamento agli obblighi di sicurezza. Per qualsiasi prodotto pericoloso possono vietarne l’immissione sul mercato o se fosse già in circolazione, predisporne il ritiro o il richiamo. I costi relativi alle attività di controllo sono a carico di produttori e distributori.


VIOLAZIONI E SANZIONI

In caso di violazione sono previste sanzioni sia di tipo penale (arresto e ammenda) sia di tipo amministrativo (pecuniarie), e colpiscono sia i produttori che i distributori.

 
Descrizione violazione

Sanzioni
(art. 112 D. Lgs. 206/2005)

Produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi (comma 2)

Autorità competente a ricevere rapporto: AG (Giudice di Pace)
Arresto fino ad un anno e ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00

Chiunque immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di immissione in commercio (comma 1)

Autorità competente a ricevere rapporto: AG (Giudice di Pace)
Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00

Chiunque non ottempera ai provvedimenti di conformazione emanati per rendere sicuro il prodotto (comma 3)

Autorità competente a ricevere rapporto: AG (Giudice di Pace)
Ammenda da € 10.000,00 a € 25.000,00

Chiunque non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento della vigilanza (comma 4)

Autorità competente a irrogare sanzione: Camera di commercio

Sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 40.000,00

Produttore che viola le disposizioni di cui all’art. 104 del D.Lgs. 206/2005 commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9

Autorità competente a irrogare sanzione: Camera di commercio

Sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 30.000,00

Distributore che viola le disposizioni di cui all’art. 104 del D.Lgs. 206/2005 commi 6, 7, 8 e 9

Autorità competente a irrogare sanzione: Camera di commercio

Sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 30.000,00



SCHEDE TECNICHE
Abbigliamento per bambini - Bici city, trekking e mountain - Scale (file PDF)

Seggioloni (file PDF)

Adattatori e prese multiple (file PDF)


NORMATIVA

Codice del Consumo - D.Lgs 206/2005, artt. 102-113 (file PDF)

Ultima modifica
Mar 21 Feb, 2023