Requisiti per l'esercizio dell'attività
Requisiti di onorabilità
Devono essere posseduti:
- dal titolare della ditta individuale, nonché dall'eventuale institore o direttore preposto;
- da tutti i soci di società in nome collettivo;
- da tutti i soci accomandatari di società in accomandita semplice e accomandita per azioni;
- da tutti gli amministratori per gli altri tipi di società, comprese le cooperative;
- da chi ne ha la rappresentanza e dagli imprenditori o i legali rappresentanti delle società consorziate per i consorzi di cu all’art. 2612 c.c.
- da coloro che hanno la rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato di cui all'art. 2506 del C.C.
I requisiti di onorabilità prevedono che:
- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513-bis del codice penale;
- non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.
E’ inoltre necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui alla D.Lgs. 159/2011 art.67 (normativa antimafia) nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.
Requisiti di capacità economico finanziaria
- Iscrizione all'INPS e all'INAIL, se ricorrono i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare, i familiari e i soci prestatori d'opera;
- assenza di protesti negli ultimi cinque anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative;
- esistenza di rapporti con il sistema bancario (titolarità di almeno un c/c bancario, postale o on-line) da indicare sul modello (nel caso di iscrizione nelle fasce di classificazione devono essere provati con dichiarazioni bancarie);
- regolare applicazione dei contratti collettivi di settore qualora l'impresa occupi personale dipendente.
Requisiti di capacità tecnico organizzativa
I requisiti di capacità tecnico organizzativa devono essere comprovati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
E' necessaria la nomina da parte dell'impresa di un responsabile tecnico in possesso di requisiti tecnico-professionali. Tali requisiti devono essere posseduti da:
- titolare (per le imprese individuali);
- un socio per le società in nome collettivo;
- un socio accomandatario per le società in accomandita semplice (il socio accomandante deve essere necessariamente un socio partecipante al lavoro);
- amministratore unico o consigliere di amministrazione per le società di capitali e cooperative;
- socio di SRL: in questo caso tale soggetto deve essere un socio partecipante al lavoro;
- socio di cooperativa: socio lavoratore o socio dipendente;
- collaboratore di impresa familiare.
Si precisa che il preposto alla gestione tecnica non può essere un collaboratore esterno o un libero professionista.
I requisiti tecnico-professionali richiesti dal decreto ministeriale sono i seguenti:
- assolvimento dell’obbligo scolastico (in ragione dell’ordinamento temporalmente vigente) e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno 3 anni, svolta all’interno di imprese del settore, o comunque all’interno di uffici tecnici di imprese o enti preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare dell’impresa;
- attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
- diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività;
- diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività.
Possono ritenersi abilitanti all’attività i diplomi di istruzione secondaria e i diplomi universitari che prevedono un corso di almeno un biennio di chimica nonché nozioni di scienze naturali o biologiche.