Provvedimenti disciplinari
Due sono i provvedimenti disciplinari previsti dalla legge: la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione e la cancellazione, limitatamente all'esercizio dell'attività di facchinaggio.
Sospensione dell’efficacia dell’iscrizione
Le imprese iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane sono sospese dall'iscrizione, limitatamente all'esercizio delle attività oggetto del D.M. 30.6.2003, n. 221 qualora venga accertata:
- una violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 19.9.1994, n. 626 ;
- una violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla legge 23.10.1960, n. 1369;
- ogni infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa e ad ogni altro obbligo inerente i rapporti di lavoro;
- il mancato adempimento degli obblighi relativi ai contratti di importo superiore a 50.000 euro all’anno per i quali è previsto il deposito entro trenta giorni dallo stipulazione presso la Direzione provinciale del lavoro, competente per territorio.
La sospensione può inoltre essere accordata qualora l’impresa, in caso di perdita dei requisiti di capacità economico finanziaria e/o di onorabilità di cui agli art. 5, 7 del D.M. 221/2003, presenti entro 10 giorni dalla comunicazione dell’avvio delle procedure di cancellazione, apposita istanza e si impegni a porre rimedio alle cause di cancellazione entro il periodo di sospensione
Le imprese cui è stata sospesa l’iscrizione non possono stipulare nuovi contratti.
Il comma 6 dell’art. 9 del D.M. 221/2003 indica i casi in cui le imprese, malgrado l’intervenuta sospensione possono continuare l’esecuzione dei contratti in corso, previa autorizzazione della Giunta camerale.
Tutti i tipi di sospensione hanno la durata di 90 giorni, rinnovabili, su istanza dell’impresa, per una sola volta, con provvedimento motivato.
Scaduto il termine della sospensione, se l’impresa non ha rimediato alla regolarità, sarà disposta la cancellazione dell’attività di facchinaggio
Cancellazione e reiscrizione
Le imprese iscritte nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane sono cancellate, limitatamente all’esercizio delle attività di facchinaggio, da detti registri:
- qualora vengano meno i requisiti di onorabilità e/o di capacità economico finanziaria previsti dalla legge agli articoli 5 e 7 del D.M 221/2003;
- qualora, entro 10 giorni dalla comunicazione dell’avvio della procedura di cancellazione, non chieda la sospensione dell’attività impegnandosi a rimediare alle cause di cancellazione (art. 9, comma 3, D.M. n. 221/2003);
- qualora non sia stata accolta l’istanza di sospensione;
- qualora non siano state rimosse le relative cause allo scadere del periodo di sospensione.
La cancellazione per le imprese individuali che svolgono solamente attività di facchinaggio comporta la cancellazione dal Registro delle imprese o dall’Albo delle imprese artigiane.
Per le società e per le imprese che svolgono anche altre attività e’ prevista la reiscrizione per l’esercizio delle attività di facchinaggio al venir meno delle cause che ne hanno comportato l’adozione del provvedimento di cancellazione.