Sanzioni


Sanzioni amministrative

Sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

a. da 200 a 1000 euro, al titolare di impresa individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, e agli amministratori di società, ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni inerenti le variazioni negative della fascia di classificazione attribuita;

b. da 200 a 1000 euro, al titolare di impresa individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, a tutti i soci in caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari, ovvero agli amministratori di società, ivi comprese le cooperative, che esercitano l’attività di facchinaggio senza l’iscrizione nel registro imprese o nell’albo provinciale delle imprese artigiane, o nonostante l’avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione.

c. da 200 a 1000 euro, al titolare di impresa individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, a tutti i soci in caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari, ovvero agli amministratori di società, ivi comprese le cooperative, che affida lo svolgimento delle attività di facchinaggio ad imprese che esercitano l’attività senza l’iscrizione nel registro imprese o nell’albo provinciale delle imprese artigiane, o nonostante l’avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione.

d. da 500 a 2500 euro, a chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di cui alla presente legge, o comunque si avvale di tali attività a titolo oneroso, con imprese di facchinaggio non iscritte o cancellate dal Registro delle imprese o dall'Albo delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa;

e. da 5000 a 25.000 euro, qualora i contratti di cui sopra siano stipulati da imprese o enti pubblici.


Sanzioni accessorie

I contratti (scritti od orali) stipulati con imprese di facchinaggio non iscritte o cancellate dal Registro delle imprese o dall’Albo delle imprese artigiane o la cui iscrizione sia stata sospesa sono nulli.
 

Ultima modifica
Mer 15 Mar, 2017