Fasce di classificazione
Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume di affari al netto dell’I.V.A.
Queste fasce sono state definite dall’art. 8 del D.M. 221/2003:
A) inferiore a 2,5 milioni di euro;
B) da 2,5 a 10 milioni di euro;
C) superiore a 10 milioni di euro;
L’impresa viene classificata in base al volume d’affari, al netto dell’IVA, realizzato mediamente nell’ultimo triennio, o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a 2 anni.
Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore ai due anni sono inserite nella prima fascia.
Per richiedere l’iscrizione nelle fasce di classificazione l’impresa deve presentare l’apposito modulo (file PDF) allegando:
• l’elenco dei servizi (file PDF) eseguiti nel periodo di riferimento, corredato dall’indicazione dei compensi ricevuti per gli stessi.
Qualora il servizio effettuato sia comprensivo anche di altre attività diverse dall´attività di facchinaggio, rileverà, al fine dell´assegnazione della fascia, solo ed esclusivamente la parte di attività relativa al facchinaggio e l´importo relativa ad essa. Sarà quindi cura dell´impresa, in tal caso, estrapolare dall´importo totale della fattura la cifra riferibile alla sola attività di facchinaggio.
La variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza deve essere comunicata entro 30 giorni dal suo verificarsi, mentre in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa.
Si ricorda inoltre che non è consentito all’impresa di stipulare un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita.