Commercio all'ingrosso
Riferimenti normativi
L.R. 23 novembre 2018, n. 62 e L.R. 7 gennaio 2019, n. 3
Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (attuazione della Direttiva 2006/123/CE)
Circolare 3635/C 6 maggio 2010, del Ministero dello Sviluppo Economico
Delibera Giunta Regionale 05/07/2010 n. 638
Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147
Circolare 3656/c 12 settembre 2012, del Ministero dello Sviluppo Economico
D.lgs 126/2016 - D.lgs 222/2016
Ambito di applicazione
Per commercio all\'ingrosso si intende l\'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all\'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande (art. 4, D.Lgs n. 114/98).
L’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, può essere esercitato previa verifica dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71 c.1 del D.Lgs 59/2010 effettuata al momento dell’iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente.
Requisiti richiesti per l’esercizio delle attività
REQUISITI DI ONORABILITA\'
I requisiti morali sono quelli determinati dall’art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (come modificato dal D. Lgs. 6/8/2012, n. 147), che stabilisce:
non possono esercitare l\'attività commerciale di vendita:
- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione o misure di sicurezza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell\'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e), f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione (art. 71, comma 3 del D.Lgs. n. 59/2010).
Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione (art. 71, comma 4 del D.Lgs. n. 59/2010).
Modalità di presentazione e modulistica
- COMMERCIO ALL’INGROSSO PRODOTTI ALIMENTARI
Le imprese che intendono iniziare l’attività sopracitata devono presentare una SCIA al SUAP competente per territorio utilizzando la procedura telematica STAR (si applica il regime della SCIA unica art. 19-bis comma 2, Legge 241/1990, prevista qualora per lo svolgimento di un\'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche).
- COMMERCIO ALL’INGROSSO NON ALIMENTARI
Le imprese che intendono esercitare l’attività sopraindicata, devono presentare una Comunicazione di inizio attività al SUAP competente per territorio, utilizzando la procedura telematica STAR, oppure direttamente alla CCIAA.
Per la presentazione alla CCIAA è disponibile il modello COMUNICAZIONE INGROSSO (file PDF) che dovrà essere allegato alla pratica di Comunicazione Unica inviata al Registro delle Imprese.
Nel caso in cui sono previste anche altre comunicazioni, scia o altri adempimenti, (esercizio con superficie totale lorda superiore a 400 mq o se l’attività richiede la prevenzione incendi), devono presentare una SCIA unica al SUAP competente per territorio utilizzando la procedura telematica STAR.
Diritti e bolli
Sono dovuti i diritti di segreteria previsti per la presentazione delle relative domande/denunce al Registro delle Imprese.
Termine di presentazione
Nella pratica del Registro delle Imprese, dovrà essere indicata, come data di inizio attività, la data di presentazione della SCIA al SUAP o della comunicazione al SUAP.
Nel caso in cui la comunicazione sia presentata direttamente alla CCIAA nella pratica del Registro Imprese dovrà essere indicata come data di inizio attività la data di invio della pratica.