Tassa di concessione governativa

Tassa forfettaria

Continua ad esistere l’obbligo di pagamento della tassa di concessione governativa di cui all’art. 23 della tariffa allegata al D.P.R. 641/72 per i seguenti soggetti:

  • Società per azioni;
  • Società in accomandita per azioni;
  • Società a responsabilità limitata;
  • Società consortili a responsabilità limitata o per azioni;
  • Sedi secondarie delle società estere;
  • Consorzi di enti locali e le aziende di enti locali;
  • Enti pubblici.

L’importo da versare annualmente è:

  • € 309,87 se alla data del 1° gennaio il capitale sociale è pari o inferiore a € 516.456,90;
  • € 516,46 se alla data del 1° gennaio il capitale sociale supera € 516.456,90.


MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per le società esistenti al 1° gennaio dell’anno di riferimento: Mod. F24 - indicando il  codice tributo 7085 “vidimazioni libri sociali”. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine di versamento dell’IVA dovuta per l’anno precedente, generalmente entro metà marzo di ogni anno.

Per le società di nuova costituzione: il versamento va effettuato su c/c postale n. 6007 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara, causale “Bollatura numerazione libri sociali”. In occasione della prima vidimazione, anche se avviene in anno successivo alla costituzione, è sempre necessario fornire copia del bollettino di pagamento della tassa di concessione governativa. Il versamento dovrà essere eseguito prima della presentazione della dichiarazione IVA di inizio attività.

Nel caso di trasformazione di società di persone in società di capitali nel corso dell’anno deve essere versata la tassa forfettaria tramite pagamento su c/c postale n. 6007 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara, causale “Bollatura numerazione libri sociali”, mentre nel caso di trasformazione di società di capitali in società di persone il versamento forfettario già effettuato entro marzo si considera valido per l’intero anno.


Tassa ordinaria

  • Imprese individuali
  • Società di persone
  • Società cooperative (comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo),
  • Società cooperative a responsabilità limitata
  • Le mutue assicuratrici
  • Consorzi
  • Reti soggetto
  • G.E.I.E.
  • Associazione e fondazioni
  • Altri entri tra cui gli enti morali

La tassa da corrispondere è pari a € 67,00 per ciascun libro o registro, per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine da versare su c/c postale n. 6007 intestato ad Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, causale “Bollatura e numerazione libri sociali”.


Esenzioni

Non sono tenuti a pagare la tassa di concessione governativa:

  • Enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche.

Gli Enti del Terzo settore (escluse le imprese sociali costituite in forma di società) e le Associazioni di volontariato sono esenti totalmente da imposta di bollo e tasse di concessione governative; sono soggetti esclusivamente al pagamento dei diritti camerali.

Sono esenti i seguenti libri:

  • Registro del commissario liquidatore delle Cooperative L. 99/2009 art. 10 c. 7;
  • Registri Iva e Registri fiscali;
  • Formulario per i rifiuti trasportati;
  • Registro di carico/scarico rifiuti.

Le cooperative edilizie beneficiano della riduzione ad un quarto della tassa di concessione governativa. Tale tassa ammonta a € 16,75 per ciascun libro o registro, ogni cinquecento pagine o frazione.

Le società cooperative e le società di mutua assicurazione non sono tenute all’obbligo del versamento della tassa di concessione governativa relativamente al libro giornale ed al libro inventari. Tale obbligo continua a sussistere per i libri sociali.

Non è possibile presentare libri da vidimare se non è stato regolarizzato il versamento delle Concessioni Governative.


SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE E SOCIETÀ FALLITE

Le società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in insolvenza ad esclusione del fallimento) non sono esonerate dal pagamento della tassa annuale forfetaria di concessione governativa, purchè permanga l‘obbligo della tenuta di libri numerati e bollati nei modi previsti dal codice civile (v. circolare n. 108/E del 3/5/96).
Le società di capitali dichiarate fallite sono esonerate dal pagamento della tassa annuale, purché durante la procedura fallimentare non sussista l’obbligo di tenere i libri e registri previsti dal codice civile, ma solo il registro previsto dall’art. 38, co. 1 della legge fallimentare (R.D. 16.3.1942 n. 267 e succ. modif.) preventivamente vidimato senza spese dal Giudice Delegato.

Ultima modifica
Mer 18 Set, 2024