Soggetti obbligati ad iscriversi
Le imprese che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all`Albo vengono così individuate dall`articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.):
- imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi;
- imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- imprese che effettuano attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi;
- imprese che effettuano attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti.
Il D.Lgs 152/06 ha esteso l\'obbligo d\'iscrizione, in un’apposita sezione dell’Albo, alle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e alle imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano la quantità di 30 Kg al giorno o di 30 litri al giorno.
Per la raccolta e il trasporto, il commercio e l\'intermediazione dei rifiuti l\'iscrizione costituisce autorizzazione all\'esercizio delle attività medesime. Per le altre attività abilita alla gestione di impianti autorizzati.
Il D.M. 8 marzo 2010, n. 65 ha introdotto delle "modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature".
Sono obbligati all`iscrizione in un`apposita sezione dell`Albo i distributori di AEE domestici e professionali per le attività di raggruppamento e trasporto dei RAEE domestici e professionali, i trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori di AEE domestici e professionali e gli installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE per le attività di raggruppamento de trasporto dei RAEE domestici e professionali.
Il D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, ha stabilito che i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno debbano rinnovare le proprie iscrizioni all\'Albo ogni 10 anni (tali iscrizioni sino ad ora non prevedevano una scadenza).
Come iscriversi in categoria 2-bis per il trasporto dei rifiuti in conto proprio (file PDF)