Elenco Produttori e Utilizzatori di Sottoprodotti
Il Ministero dell’ambiente ha adottato con Decreto del 13 ottobre 2016, n. 264, il “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2017, n. 38.
L’articolo 4 del Regolamento stabilisce che i residui sono sottoprodotti, e come tali sottratti al regime dei rifiuti, quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi.
L’articolo 4, comma 3, prevede l’istituzione di un elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere economico, produttori ed utilizzatori di sottoprodotti, così come previsto dall\'articolo 10, comma 1.
L\'iscrizione nell\'elenco non costituisce requisito abilitante, ma ha soltanto funzione conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi.
La qualifica di un materiale come sottoprodotto e non come rifiuto prescinde comunque dall\'iscrizione del produttore o dell’utilizzatore in questo elenco, essendo di carattere oggettivo e legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
La mancata iscrizione nell’elenco non comporta l\'immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti, così come l’iscrizione nell’elenco non è sufficiente di per sé a qualificare un residuo come sottoprodotto.
La dimostrazione della qualità di sottoprodotto può essere effettuata, secondo l’art. 5, in due modi:
- l’esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori (art. 5 c. 4);
- la predisposizione di una schema di scheda tecnica e dichiarazione di conformità contenente le informazioni indicate all’allegato 1, necessarie a consentire l’identificazione del sottoprodotto e la sua conformità all’impiego previsto – es. indicazione del luogo di produzione e di utilizzazione, delle caratteristiche tipologiche, dei luoghi e delle modalità di deposito e trasporto – (art. 5 c. 5).
Iscrizione negli elenchi
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