Aggiornamento del 9 marzo 2022 - Carnet ATA
In relazione a Carnet ATA emessi verso Russia e Ucraina, nel caso in cui gli utenti fossero impossibilitati a eseguire le operazioni di riesportazione presso gli uffici doganali dei Paesi interessati, si raccomanda di formalizzare – senza ritardi – la reimportazione presso la dogana italiana, o unionale di ingresso, possibilmente entro la data di scadenza del Carnet ATA, così da prevenire possibili contenziosi, con conseguente successiva richiesta di pagamento dei diritti doganali.
Nel caso in cui i Carnet siano restituiti alla Camera privi delle operazioni di riesportazione e/o reimportazione, la Camera è tenuta a restituire il Carnet all’utente per la regolarizzazione presso la Dogana italiana, salvo che sia esplicitamente dichiarato che i beni non abbiano potuto lasciare il territorio estero, fornendo le motivazioni del caso.
Qualora i Carnet ATA fossero in procinto di scadere, sarebbe auspicabile richiedere l’emissione di un Carnet ATA sostitutivo, al fine di portare a termine le operazioni doganali nei tempi stabiliti, da presentare in prima istanza alla Dogana italiana per la sua validazione.
Si raccomanda, inoltre, ai titolari dei Carnet verso i Paesi interessati, l’immediata restituzione entro gli otto giorni successivi alla scadenza, qualora non sia stato possibile reperire notizie in precedenza.