Contenuto minimo delle informazioni sui prodotti
NORMATIVA
Codice del Consumo - D.Lgs 206/2005 - artt. 1-12 (file PDF)
DEFINIZIONI
CONSUMATORE o UTENTE: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, alla quale sono dirette le informazioni commerciali.
PRODOTTO: qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibile, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo.
In Italia, i prodotti offerti in vendita al consumatore finale devono riportare in lingua italiana sull\'etichetta, sul prodotto, o sulla confezione, almeno le indicazioni relative a:
- denominazione legale o merceologica del prodotto
- nome/ragione sociale/marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell\'Unione europea
- paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;
- eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all\'uomo, alle cose, all\'ambiente
- materiali impiegati e metodi di lavorazione ove possano essere determinati per la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto
- istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d\'uso, se utili ai fini della fruizione e sicurezza del prodotto (solo queste ultime indicazioni possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi).
DIVIETI DI COMMERCIALIZZAZIONE
E’ vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forma chiaramente visibile e leggibile, le indicazioni di cui al Codice del Consumo.
SANZIONI
La mancata ottemperanza agli obblighi di informazione nei termini sopra riportati comporta una sanzione da euro 516 a euro 25.823.La determinazione della misura della sanzione farà riferimento ai seguenti criteri: prezzo del prodotto e unità di prodotto poste in vendita.
AUTORITA’ DI VIGILANZA
Le sanzioni sono applicate ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689 dai soggetti dotati di poteri di accertamento, quali gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e gli organi di polizia amministrativa.