Ufficio Sanzioni
“Stralcio” dei debiti fino a mille euro Legge 197/2022 – Comunicazione della rinuncia all’applicazione automatica della normativa da parte della Camera di Commercio Maremma e Tirreno
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Data di pubblicazione: 30/01/2023
Dal 1° settembre 2000, nell’ambito del processo di decentramento amministrativo, le competenze che erano dell’UPICA - Ufficio Periferico del Ministero dell’Industria già operante presso le Camere di Commercio - sono state trasferite alle Camere di Commercio medesime.
L’Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio emette provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, ai sensi della Legge 24.11.1981, n. 689, a seguito di violazioni commesse da operatori economici ai quali siano stati contestati o notificati da parte degli organi competenti (Registro Imprese, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Ufficio Metrico ed altri organi) illeciti amministrativi tramite emissione del relativo verbale di accertamento nelle seguenti materie, (elencate le principali):
- omessi e ritardati depositi al Registro Imprese;
- mancata iscrizione a Ruoli e Albi;
- sicurezza prodotti;
- etichettatura e marcatura di prodotti non alimentari;
- autoriparazione;
- impiantistica;
- contratti negoziati fuori dal locali commerciali;
- contratti a distanza.
AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
Il procedimento sanzionatorio prende avvio da un accertamento di violazione delle norme amministrative eseguito da un organo di vigilanza competente.
Il verbale di accertamento è l’atto con cui l’organo accertatore, dopo aver rilevato la responsabilità del contravventore, ne comunica gli estremi.
La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.
L’interessato può, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, effettuare il pagamento liberatorio, cioè il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.
Se sul verbale è indicato, oltre all’obbligato principale (trasgressore) anche l’obbligato in solido, il pagamento va eseguito una sola volta (o dal trasgressore o dal responsabile in solido).
Il pagamento del verbale eseguito oltre il termine di 60 giorni non estingue il procedimento sanzionatorio. L’organo accertatore procederà pertanto ad inviare rapporto all’autorità competente per l’emissione dell’ordinanza di ingiunzione di pagamento della sanzione definitiva, a cui verrà detratto l’importo in misura ridotta tardivamente versato, ai sensi del Parere ministeriale del 29.4.1991.
Importi delle spese di procedimento sanzionatorio applicati in sede di emissione di verbali di accertamento emessi dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno in qualità di organo accertatore - Delibera della Giunta camerale n. 115 del 25/09/2017 [file PDF]
In ordine al pagamento si possono verificare i seguenti casi:
- se il pagamento della sanzione viene effettuato correttamente e nei termini di legge, il procedimento si estingue;
- se viceversa il sanzionato decide di non pagare, il procedimento sanzionatorio prosegue. In tal caso l'Organo accertatore trasmette un rapporto di mancato pagamento all'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio (autorità competente), per l’emissione dell’ordinanza di ingiunzione di pagamento.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire, all’autorità competente a ricevere il rapporto di mancato pagamento, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
LA FASE ISTRUTTORIA PRESSO L’AUTORITA’ COMPETENTE (UFFICIO SANZIONI)
L’Ufficio Sanzioni, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, e valutati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola anche all’organo che ha redatto il rapporto.
Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie per infrazioni ad alcune norme del Registro delle Imprese e in materia di artigianato - Determinazioni del Dirigente Area III - Servizi per la Promozione e la Regolazione dell'economia e del mercato n. 50 del 22/02/2017 e n. 178 del 24 luglio 2019 [file PDF]
Importi delle spese applicate alle ordinanze di ingiunzione di pagamento - Delibera della Giunta camerale n. 115 del 25/09/2017 [file PDF]
Nei casi in cui l’Organo accertatore emette verbale di sequestro amministrativo sui beni che servirono a commettere la violazione accertata, questo viene tramesso all’Ufficio sanzioni per l’emissione della relativa ordinanza di confisca amministrativa. I soggetti interessati possono proporre immediatamente opposizione al sequestro con atto esente da bollo, ai sensi dell’art. 19 della Legge 689 del 24 novembre 1981.
LA FASE SUCCESSIVA ALL'ORDINANZA
Nel caso di notifica dell’ordinanza ingiunzione di pagamento, il sanzionato può scegliere di comportarsi in uno dei seguenti modi:
- pagare in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla data di notifica dell’ordinanza-ingiunzione presentando l’attestazione dell’avvenuto versamento all’Ufficio Sanzioni per la chiusura del procedimento;
- se sull’ordinanza è indicato, oltre all’obbligato principale (trasgressore) anche l’obbligato in solido, il pagamento va eseguito una sola volta (o dal trasgressore o dal responsabile in solido);
- nel caso di più obbligati principali (es. più amministratori), ciascun obbligato soggiace alla propria sanzione e pertanto il pagamento deve essere eseguito da ognuno di essi. Il pagamento eseguito da un obbligato principale non libera gli altri obbligati principali dall’obbligazione personale;
- se si trova in condizioni economiche disagiate, presentare all’Ufficio Sanzioni, entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza, istanza in bollo per estinguere il proprio debito a rate (motivata e corredata da adeguata documentazione);
- non pagare: l’Ufficio Sanzioni provvederà all’esecuzione forzata, con l’iscrizione della posizione a ruolo esattoriale, applicando alla sanzione pecuniaria una maggiorazione del 10% per semestre compiuto di ritardo, più l’interesse legale maturato per le frazioni di semestre;
- ricorrere, nel termine previsto per il pagamento (30 gg dalla notifica dell’ordinanza) al Giudice di pace o al Tribunale competenti per territorio, a seconda dei casi previsti dagli artt. 22 e 22 bis della L: 689/81. Il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata, salvo che il giudice disponga diversamente.
CASI DI PAGAMENTI NON DOVUTI O ESEGUITI CON MODALITA’ ERRATE
Potrà essere richiesto il rimborso presso l’ente a favore del quale è stato erroneamente versato l’importo:
- se il versamento è stato effettuato a favore della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, la richiesta di rimborso va indirizzata all’Ufficio Ragioneria della medesima;
- se il pagamento è stato effettuato a favore dell’Erario, la richiesta di rimborso deve essere fatta alla Direzione Regionale delle Entrate - Sezione Staccata di Grosseto - Via Roma n. 19 oppure all’Agenzia della Entrate - Direzione provinciale di Livorno – Via Lampredi – Loc. Porta a Terra – 57121 Livorno.
TERMINE DEL PROCEDIMENTO
Entro 5 anni dal giorno di notifica del verbale di accertamento.
MODULISTICA
Informativa privacy ex art. 13 Regolamento 2016/679 [file PDF]
Presentazione scritti difensivi [file PDF compilabile al PC]
Istanza di rateizzazione ordinanza ingiunzione [file PDF compilabile al PC]
Richiesta di rimborso alla Camera di Commercio [file PDF compilabile al PC]
NORMATIVE APPLICABILI
Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale [file PDF]
Parere ministeriale del 29/04/1991 [file PDF]
INFORMAZIONI
Dirigente: Michele Lombardi, tel. 0564 430250 - 251, michele.lombardi@lg.camcom.it
Sede di Livorno: Daniela Centelli, tel. 0586 231218
E-mail: sanzioni@lg.camcom.it