Abilitazione all'esercizio dell'attività


Gli operatori, dopo essersi iscritti al registro, dovranno essere abilitati all’esercizio dell’attività, attraverso il conseguimento di un certificato, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da Ministero, dopo il superamento di un esame teorico-pratico e previa dimostrazione del possesso di un adeguato numero di operatori certificati e di dotazione di strumentazione, in relazione al volume di lavoro previsto.

Il certificato avrà durata decennale e successivamente dovrà essere rinnovato a cura dell’interessato.

I soggetti che effettuano attività di recupero di gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore devono invece disporre di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione, a seguito della frequenza di un corso di formazione.

Ultima modifica
Gio 03 Ago, 2023