Prodotti tessili
NEW: D.Lgs. 15/11/2017, n. 190 (file PDF): disciplina per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l\'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all\'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili - Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 dicembre 2017, n. 296.
Per prodotto tessile, di conseguenza sottoposto alle norme in tema di etichettatura, si intende un prodotto che, indipendentemente dalla tecnica di produzione e dalla fase di lavorazione (allo stato grezzo, di semilavorato, di lavorato, di semiconfezionato o confezionato), è composto esclusivamente da fibre tessili.
Sono assimilati ai prodotti tessili i prodotti contenenti almeno l\'80% in peso di fibre tessili, le parti destinate a rivestimenti che ne costituiscano almeno l\'80% in peso e i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.
Attualmente la disciplina dell\'etichettatura dei prodotti tessili è contenuta prevalentemente nel Regolamento UE 1007/2011 (file PDF), che prevede che i prodotti tessili offerti in vendita al consumatore finale siano muniti di un\'etichetta o di un contrassegno recante la composizione fibrosa.
Il nuovo Regolamento, entrato in vigore l’8 maggio 2012, abroga le direttive 73/44/CEE, 96/73/CE e 2008/121/CE.
La normativa è applicabile dal momento dell’immissione del prodotto sul mercato, intendendo per tale non solo il trasferimento a titolo oneroso o gratuito, ma anche la detenzione di prodotti tessili destinati al commercio sia in ogni fase industriale, con eccezione delle lavorazioni per conto terzi, sia in ogni fase della distribuzione del prodotto finito.
Soggiacciono pertanto alla normativa i prodotti tessili consegnati allo spedizioniere, disponibili per la vendita anche se immagazzinati in locali non accessibili al pubblico, i prodotti di provenienza estera viaggianti sul territorio italiano a titolo di importazione definitiva.
Nell\'etichetta o nel contrassegno devono essere riportate:
- la composizione fibrosa del prodotto, utilizzando solo le denominazioni di fibre tessili elencate nell\'allegato I del Regolamento UE 1007/2011, senza usare abbreviazioni o sigle;
- l\'indicazione delle fibre deve essere riportata in ordine decrescente di peso. Le fibre devono essere indicate in lingua italiana;
- la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» per indicare la presenza di parti non tessili di origine animale (es. pelliccia, pelle, avorio, ecc.), senza obbligo di specificare la parte di origine animale.
L\'etichetta deve essere applicata al prodotto tessile mediante cucitura, graffatura, adesivi, allacciatura con cordoncino fissato da apposito sigillo ovvero mediante inserimento dell’etichetta stessa nell’involucro che lo contiene o in altri modi idonei.
In ogni caso l’etichetta deve essere posta in modo da non essere facilmente staccabile e le scritte devono resistere ai trattamenti di manutenzione previsti nella vita del capo.
Tutte le informazioni facoltative (relative ad es. alla manutenzione del prodotto, ai c.d. "qualificativi", ai marchi o alle denominazioni commerciali) riportate sulle etichette dei prodotti tessili, devono essere nettamente separate dalle indicazioni relative alla composizione (previste dal Regolamento 1007/2011) e devono essere veritiere.
Sono obbligati ad osservare le norme sull\'etichettatura dei prodotti tessili tutti coloro che producono o commercializzano prodotti tessili, dalle materie prime al prodotto finito.
In dettaglio:
- il fabbricante, quando immette un prodotto tessile sul mercato, garantisce la fornitura dell\'etichetta o del contrassegno e l\'esattezza delle informazioni rese; se il fabbricante non è stabilito nell\'Unione, l\'importatore garantisce la fornitura dell\'etichetta o del contrassegno e l\'esattezza delle informazioni rese;
- il distributore, quando mette a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, garantisce che esso rechi l\'etichetta o il contrassegno appropriato previsto dalla legge. Un distributore è considerato fabbricante se immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi appone l\'etichetta o ne modifica il contenuto.
Tutti i prodotti tessili (e assimilati) immessi sul mercato devono essere etichettati, contrassegnati e/o accompagnati da documenti commerciali in conformità al nuovo Regolamento.
Esclusioni - Non devono sottostare all’applicazione del Regolamento i prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso ed i prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.
COSA DEVE RIPORTARE L\'ETICHETTA
L’etichetta deve essere redatta in lingua italiana in modo chiaro e ben leggibile, e deve contenere:
- la ragione sociale del venditore o il marchio registrato del prodotto messo in vendita;
- la denominazione delle fibre componenti il tessile in ordine decrescente di percentuale di composizione (qualora nessuna delle fibre raggiunga l’85% del peso totale). La composizione fibrosa deve essere necessariamente descritta con l’uso delle denominazioni elencate nell’Allegato I del Regolamento UE 1007/2011.
ESEMPI DI ETICHETTE
Etichetta corretta | Etichetta non corretta |
60% viscosa 40% cotone |
40% cotone 60% viscosa (mancato rispetto ordine decrescente) |
97% cotone 3% poliestere |
97% CO 3% PL (divieto utilizzo sigle) |
70% viscosa 30% seta |
70% viscose 30% silk (mancato uso lingua italiana) |
100% kashmir | 100% Kasmirette (mancato rispetto denominazioni allegato I) |
80% cotone 20% elestan |
80% cotone 20% lycra (divieto utilizzo marchi commerciali al posto delle denominazioni legali) |
ETICHETTE DI MANUTENZIONE
(Art. 12 DM 8 febbraio 1997 – D.Lgs. 206/2005)
Al consumatore devono sempre essere fornite chiare ed esaurienti istruzioni per l\'uso del prodotto. L’etichettatura di manutenzione (file PDF) deve essere conforme alla norma tecnica europea EN 23758/93 di recepimento della norma internazionale ISO 3758/91.
SICUREZZA DEI PRODOTTI TESSILI
Le norme relative alla Sicurezza generale dei prodotti, contenute negli artt. 102- 113 del Codice del Consumo (file PDF) si applicano anche ai prodotti tessili che, di conseguenza, non devono presentare rischi per la salute e la sicurezza degli utilizzatori.
Per la sicurezza dei consumatori sono previste le seguenti informazioni obbligatorie da riportare sul prodotto tessile o sul relativo imballaggio:
- i dati identificativi del produttore - identità ed estremi del produttore o dell\'importatore (denominazione/ragione sociale/marchio registrato e sede);
- i dati identificativi del prodotto, mediante il riferimento al tipo di prodotto (codice articolo, n. lotto, modello, codice a barre, ecc.) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte;
- ove necessario, le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall\'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono di immediata percezione senza adeguate avvertenze.
Sui prodotti tessili non è prevista l\'apposizione della marcatura CE.
ATTIVITA’ DI VIGILANZA ATTUATA DAL SISTEMA CAMERALE
I controlli sull\'etichettatura di composizione dei prodotti tessili vengono svolti dalle camere di Commercio, dal Ministero dello Sviluppo Economico e da altri organi di vigilanza quali la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale.
I controlli attuati dalle Camere di Commercio prevedono lo svolgimento di attività ispettive nei luoghi di produzione e di commercializzazione dei prodotti. Il controllo può essere visivo, documentale e di laboratorio.
Soggetti sottoposti a vigilanza
Fabbricante: il produttore del prodotto stabilito nella UE, o il suo mandatario, che appone sul prodotto offerto al consumatore finale il proprio nome o ragione sociale, il proprio marchio o altro segno distintivo.
Importatore: la persona fisica o giuridica che immette nel mercato comunitario i prodotti provenienti da paesi extra UE. Quando il fabbricante non è stabilito nella UE, è assimilabile al produttore per quanto attiene agli obblighi.
Distributore/venditore: qualsiasi operatore professionale all’ingrosso o al dettaglio della catena della commercializzazione che non effettui alcun intervento sul prodotto per apportarvi modifiche. Qualora questi intervenga è assimilabile al produttore.
Prelievo prodotti
Il prelievo di prodotti tessili da sottoporre alle analisi di laboratorio permette di verificare in concreto il rispetto delle norme di produzione e commercializzazione dei prodotti. La Camera di Commercio sceglie, autonomamente o in base ad un piano di vigilanza nazionale, i prodotti da prelevare da inviare ad un laboratorio di analisi.
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Il dettagliante deve porre in vendita solo prodotti tessili etichettati correttamente e conservare per due anni i documenti commerciali di fornitura (fatture e documenti di trasporto) su cui devono essere riportati i dati riferiti alla composizione di ciascuna tipologia di prodotto fornito.
Il grossista/importatore/fabbricante che non vende al dettaglio deve:
- etichettare o contrassegnare i prodotti tessili all’atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale o commerciale. L’etichetta o il contrassegno possono essere sostituiti dai documenti commerciali di accompagnamento solo se i prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale;
- riportare sui documenti commerciali (fatture o documenti di trasporto) la composizione fibrosa per esteso. Se utilizza sigle o abbreviazioni deve riportare sullo stesso documento il significato per esteso.
SANZIONI
Decreto legislativo n. 190/2017 (file PDF)
GUIDE
Per i consumatori
Tutto quello che c\'è da sapere sull\'etichetta che descrive la composizione dei tuoi prodotti tessili (file PDF)
Per le imprese
Guida alla corretta compilazione delle etichette di composizione dei prodotti tessili (file PDF)
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI
L. 26 novembre 1973, n. 883 – Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili (file PDF)
D.lgs. 22 maggio 1999, n. 194 – Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile (file PDF)