Requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività
Ai fini dello svolgimento dell’attività di autoriparazione, l’impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) disponibilità di spazi e di locali, per la cui utilizzazione siano state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative, idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento e le attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l’esercizio dell’attività;
b) designazione di un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti personali e tecnico professionali.
Le imprese, ditte individuali o società, che intendano svolgere attività di autoriparazione devono designare, per ogni unità locale sede di officina, un soggetto preposto alla gestione tecnica, dotato dei requisiti personali e professionali di cui all’art. 7 della legge n. 122 del 1992 che abbia con l’impresa un rapporto d’immedesimazione.
Il responsabile tecnico, preposto all\'esercizio di una delle attività rientranti nell\'ambito di applicazione della legge in questione, deve pertanto, essere:
- titolare dell’impresa individuale;
- amministratore;
- socio prestatore d’opera;
- institore;
- dipendente;
- collaboratore familiare;
- procuratore, con procura relativa all’esercizio dell’attività di autoriparazione.
Non può essere nominato preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno.
Il termine "immedesimazione", come ha infatti precisato il competente Ministero (Circ. M.I.C.A. n. 3342/C del 22.6.1994), va interpretato in senso stretto e cioè "riferito alla necessità dell\'esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell’impresa".
Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di immedesimazione – continua lo stesso Ministero – deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest\'ultimo che consenta al "preposto responsabile tecnico" di operare in nome e per conto dell\'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell\'attività della stessa.
Nella società in accomandita semplice, circa la immedesimazione del socio accomandatario non vi sono dubbi, mentre per quanto riguarda il socio accomandante, stante l\'espresso divieto di compiere atti di amministrazione (art. 2320, 1^ comma C.C.), l\'immedesimazione potrebbe essere ravvisabile solo nel caso che lo stesso sia anche socio prestatore d\'opera. I soci accomandanti possono, infatti, "prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori" (Cfr. art. 2320, 2^ comma C.C.).
Nella società di capitali, l’immedesimazione tra la società e il socio è ravvisabile solo nel caso in cui il socio sia anche prestatore d’opera o comunque socio dipendente.
Nella società in nome collettivo, essendo tutti i soci solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali (art. 2291 C.C.) si può ritenere che tutti i soci, anche quelli non amministratori, purchè in possesso dei prescritti requisiti tecnico professionali ed che effettivamente prestino attività lavorativa, possano essere preposti in qualità di responsabili tecnici.
Per le imprese artigiane deve necessariamente essere abilitato o il titolare dell’impresa individuale o un socio lavorante di s.n.c. o di s.r.l. o socio lavorante accomandatario di s.a.s.
Requisiti di onorabilità
E’ necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui al D.Lgs. 159/2011 art. 67 (normativa antimafia) nei confronti dei soggetti previsti dall\'art. 85 del D.Lgs.159/2011.