Ho unità locali in province diverse da quella della sede, a quale camera di Commercio deve essere versato il Diritto Annuale?
Il Diritto Annuale va versato ad ogni Camera di commercio nella cui provincia è ubicata l’unità locale.
Il Diritto Annuale va versato ad ogni Camera di commercio nella cui provincia è ubicata l’unità locale.
Sì, l’impresa, anche se inattiva, deve pagare il Diritto Annuale.
Il Diritto annuale è legato al periodo in cui l’impresa risulta iscritta presso il Registro delle Imprese della CCIAA di riferimento anche se inattiva (riferimento normativo D.M. 11 maggio 2001, n. 359 capo II art. 3 comma 1).
Sì, solo la cancellazione dal Registro delle Imprese fa cessare l’obbligo di pagamento. Lo stato di scioglimento/liquidazione, seppure permanenti da diversi anni, non fanno cessare l’obbligo di versamento.
Sì, la cessazione dell’obbligo di pagamento avviene solo con la cancellazione dal Registro delle Imprese. L’inattività non fa cessare l’obbligo di versamento del tributo.
Sì, il Diritto Annuale è dovuto. La corresponsione del Diritto Annuale cessa solo con la cancellazione della posizione (impresa) dal Registro delle Imprese.
Sì, fino all'anno del decesso dell’imprenditore, è comunque dovuto ed è a carico degli eredi, salvo rinuncia all'eredità o accettazione della stessa con beneficio d'inventario.
N.B. È necessario contattare comunque l’ufficio Diritto annuale, all’indirizzo e-mail diritto.annuale@lg.camcom.it
Il diritto annuale va versato alla Camera di Commercio presso cui l'impresa (sede o unità locale) risultava iscritta al 1° gennaio dell’anno di competenza (riferimento normativo D.M. 11 maggio 2001, n. 359 capo II art. 3 comma 3).
Sì, è dovuto fino alla data di domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese. La cessazione con data retroattiva non ha infatti effetti sull’obbligo di pagamento.
Sì. L’impresa è tenuta al versamento del diritto annuale relativo all’anno di presentazione della domanda di cancellazione in quanto presentata oltre il 30 gennaio. Si precisa inoltre che il diritto annuale non è in alcun modo frazionabile a mesi.
No, a condizione che nella pratica sia indicata la cessazione dell’attività entro il 31 dicembre dell’anno precedente.