Le imprese che esercitano una attività artigiana e che possiedono i requisiti previsti dalla legge per il settore dell’artigianato per ottenere il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, devono presentare al Registro Imprese una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regione Toscana 22.10.2008, n 53 ed essere di conseguenza annotate nella sezione speciale artigiani del Registro Imprese. Tale dichiarazione, in presenza dei presupposti di legge, è obbligatoria.
Requisiti impresa artigiana
L’imprenditore artigiano è colui che:
- esercita personalmente e professionalmente l'attività d'impresa;
- assume la direzione e la gestione dell'impresa, sostenendone i relativi rischi e oneri;
- svolge il proprio lavoro personale, anche manuale, nell'ambito dell'attività dell'impresa e tale lavoro ha ruolo prevalente nel processo produttivo;
- è in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa statale qualora l'attività esercitata richieda una specifica preparazione o comporti responsabilità poste a tutela degli utenti (a titolo esemplificativo: acconciatore, estetista, impiantista, autoriparatore, impresa di pulizia, facchinaggio, panificazione, manutenzione del verde, autotrasporto e lavanderia).
Inoltre, l’imprenditore artigiano deve:
- aver compiuto la maggiore età;
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
- se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, deve essere in possesso di un titolo di soggiorno idoneo, quale, ad esempio, un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, lavoro subordinato non stagionale, assistenza minore, asilo, attesa occupazione o protezione sussidiaria.
Infine, quando l’impresa svolge un’attività regolamentata, il soggetto in possesso dei requisiti professionali richiesti, indicato come responsabile tecnico, preposto o gestore, deve coincidere:
- con il titolare, nel caso di impresa individuale;
- con un socio che partecipa all’attività, nel caso di società di persone o di società a responsabilità limitata.
Quali attività possono essere qualificate come artigiane
Un'impresa è qualificata come artigiana quando:
- è esercitata da un imprenditore artigiano in possesso dei requisiti sopra descritti;
- rispetta i limiti dimensionali previsti dall'articolo 9 della Legge regionale n. 53/2008;
- ha come scopo prevalente l'esercizio di una delle seguenti attività:
- produzione di beni, compresi i semilavorati;
- prestazione di servizi.
Sono escluse dalla qualifica artigiana le seguenti attività:
- attività agricole;
- prestazioni di servizi commerciali;
- intermediazione nella circolazione dei beni (commercio);
- somministrazione di alimenti e bevande.
Le attività sopra indicate possono però essere svolte qualora assumano carattere prettamente strumentale o accessorio rispetto all'attività artigiana principale. Le imprese artigiane che operano nel settore alimentare possono vendere i prodotti di propria produzione anche per il consumo immediato presso i locali dell'azienda, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza alimentare e delle ulteriori disposizioni applicabili, a condizione che non sia effettuato il servizio assistito di somministrazione. L'esercizio di tale facoltà deve, in ogni caso, essere verificato alla luce della disciplina regionale e comunale vigente.
Società artigiane
Un'impresa può assumere la qualifica di impresa artigiana anche se esercitata in forma societaria, purché la loro struttura sia conforme ai requisiti previsti dalla normativa.
In particolare:
- deve risultare effettivo e prevalente il ruolo dei soci lavoratori nello svolgimento del processo produttivo;
- il controllo dell'impresa deve essere esercitato, in via sostanziale, dai soggetti che vi prestano la propria attività lavorativa personale;
- non possono acquisire la qualifica artigiana le società per azioni (S.p.A.) e le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.);
- possono, invece, acquisire la qualifica artigiana, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, le società di persone, le società cooperative e le società a responsabilità limitata (S.r.l.).
Società in nome collettivo (S.n.c.): la maggioranza dei soci, oppure uno dei soci nel caso di società composte da due soci, deve svolgere prevalentemente lavoro personale, anche manuale, nell'attività dell'impresa. Inoltre, il lavoro deve avere funzione preminente rispetto al capitale.
Società in accomandita semplice (S.a.s.): tutti i soci accomandatari devono possedere i requisiti previsti dall'art. 5 della L.R. 53/2008, partecipare personalmente alle lavorazioni e non essere né soci unici di una società a responsabilità limitata né soci accomandatari di un'altra società in accomandita semplice. Il lavoro deve inoltre avere funzione preminente rispetto al capitale. Invece i soci accomandanti non possono essere iscritti come soci artigiani.
Società a responsabilità limitata con unico socio (S.r.l. unipersonale): l'unico socio deve possedere i requisiti previsti dall'art. 5 della L.R. 53/2008, non deve essere socio accomandatario di una società in accomandita semplice né unico socio di altre società a responsabilità limitata. Anche in questo caso, il lavoro deve avere funzione preminente rispetto al capitale.
Società a responsabilità limitata e cooperativa: nelle società a responsabilità limitata pluripersonali la maggioranza dei soci, oppure uno nel caso di due soci, deve svolgere prevalentemente lavoro personale, anche manuale, nell'attività dell'impresa. Inoltre, i soci lavoratori devono esercitare il controllo sostanziale della società, sia con riferimento al capitale sociale sia agli organi amministrativi o deliberativi, nel rispetto della disciplina applicabile.
Per le società cooperative, è richiesto che la maggioranza dei soci partecipi in prevalenza al lavoro dell'impresa e che la struttura organizzativa rispecchi il carattere artigiano dell'attività esercitata.
Consorzi e società consortili: i consorzi e le società consortili, comprese quelle costituite in forma cooperativa, possono acquisire la qualifica artigiana a condizione che tutte le imprese partecipanti siano annotate nella sezione speciale artigiani. Qualora tra i partecipanti siano presenti anche micro, piccole o medie imprese non artigiane oppure enti pubblici, le imprese artigiane devono rappresentare almeno i due terzi del totale delle imprese aderenti e conservare il controllo della gestione e della rappresentanza del soggetto consortile.
Modalità di svolgimento dell'attività artigiana
L'attività artigiana può essere esercitata:
- in un luogo fisso;
- presso l'abitazione del titolare o di uno dei soci;
- in appositi locali;
- presso una sede indicata dal committente;
- in forma ambulante;
- su posteggio.
L'impresa artigiana può svolgere le diverse fasi del processo produttivo avvalendosi di una o più unità locali, fermo restando che deve risultare sempre prevalente il lavoro personale dell’imprenditore. È inoltre possibile che più imprese artigiane operino presso la medesima sede, ad esempio in spazi di co-working, purché ciascuna mantenga la propria piena autonomia organizzativa e gestionale.
Ai fini del riconoscimento di impresa artigiana, l'impresa deve disporre di una sede effettiva. Non possono essere annotati nella sezione speciale i soggetti che siano privi di una sede stabile e abbiano indicato quale sede dell'impresa un indirizzo fittizio o meramente virtuale, ad esempio presso associazioni di volontariato, qualora il titolare non risulti effettivamente reperibile presso tale indirizzo.
Note: L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
Limiti dimensionali
L'impresa artigiana può avvalersi della collaborazione di personale dipendente, purché tale personale sia direttamente coordinato dall'imprenditore artigiano o dai soci che partecipano all'attività lavorativa. In ogni caso, il numero dei dipendenti non può superare i limiti dimensionali previsti dalla normativa.
I limiti variano in relazione al settore di attività e sono così definiti:
a) Imprese che non operano con lavorazione in serie:
- massimo 18 dipendenti, compresi gli apprendisti, che non possono essere più di 9;
- il limite complessivo può essere elevato fino a 22 dipendenti, purché le unità aggiuntive siano apprendisti.
Rientrano in questa categoria anche le imprese che svolgono attività di installazione e riparazione di impianti elettrici e analoghe.
b) Imprese che operano con lavorazione in serie, purché non completamente automatizzata:
- massimo 9 dipendenti, compresi gli apprendisti, che non possono essere più di 5;
- il limite complessivo può essere elevato fino a 12 dipendenti, purché le unità aggiuntive siano apprendisti.
c) Imprese operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura:
- massimo 32 dipendenti, compresi gli apprendisti, che non possono essere più di 16;
- il limite complessivo può essere elevato fino a 40 dipendenti, purché le unità aggiuntive siano apprendisti.
d) Imprese di trasporto:
- massimo 8 dipendenti.
e) Imprese di costruzioni edili:
- massimo 10 dipendenti, compresi gli apprendisti, che non possono essere più di 5;
- il limite complessivo può essere elevato fino a 14 dipendenti, purché le unità aggiuntive siano apprendisti.
Ai fini della determinazione dei limiti dimensionali sopra indicati:
- non è computato il titolare dell'impresa;
- non sono computati, per un periodo di due anni, gli apprendisti che hanno conseguito la qualifica e sono rimasti alle dipendenze della medesima impresa artigiana;
- non sono computati i lavoratori a domicilio, purché il loro numero non superi un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- non sono computati i lavoratori con disabilità fisica, psichica o sensoriale;
- sono computati i collaboratori familiari dell'imprenditore;
- sono computati, ad eccezione di uno, i soci che prestano prevalentemente la propria attività lavorativa nell'impresa artigiana;
- sono computati tutti i dipendenti, indipendentemente dalle mansioni svolte.
Le modalità di computo dei soci, dei familiari coadiuvanti, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio sono disciplinate dalla normativa vigente e dalle relative disposizioni attuative.
L'eventuale superamento dei limiti dimensionali previsti non comporta la perdita dei requisiti artigiani, purché l'eccedenza non superi il 20% dei limiti stabiliti e abbia carattere temporaneo, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi nell'anno solare.
Collaboratori e familiari coadiuvanti
L‘annotazione nella sezione speciale artigiani costituisce il presupposto per l'iscrizione alla Gestione Artigiani dell'INPS. A tal fine devono risultare iscritti il titolare dell'impresa oppure, nel caso di società, i soci che partecipano personalmente all'attività lavorativa, nonché gli eventuali collaboratori familiari. Quando l'impresa si avvale della collaborazione di familiari, è necessario comunicarne l'inclusione o l'esclusione mediante invio di pratica telematica al Registro Imprese. La disciplina previdenziale qualifica come familiari coadiuvanti i componenti del nucleo familiare dell'imprenditore che collaborano nell'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. In tale categoria rientrano, in linea generale, il coniuge o la parte dell'unione civile, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Ai fini previdenziali, quindi, l'iscrizione non dipende esclusivamente dall'esistenza del rapporto di parentela o di affinità, ma richiede anche l'effettiva partecipazione del familiare all'attività dell'impresa con carattere abituale e prevalente.
Sono considerati quali familiari:
- il coniuge;
- i parenti entro il 3° grado: discendenti (figlio, nipote, pronipote); ascendenti (genitore, nonno, bisavolo); collaterali (fratello, sorella, nipote - solo se figlio di sorella fratello, zio);
- affini entro il 2° grado: genero/nuora; coniuge del figlio del figlio (nipote); coniuge del genitore (quando non sia anch’egli genitore); cognati; figlio solo del coniuge e figlio del figlio (nipote solo del coniuge); i genitori, i nonni e i fratelli del coniuge;
- i minori regolarmente affidati;
- gli equiparati ai genitori (adottanti, affilianti, genitori naturali di figli legalmente riconosciuti ecc.).
Collaboratore familiare di società artigiane
- Società in nome collettivo: si iscrive il collaboratore familiare del socio artigiano lavoratore;
- Società in accomandita semplice: si iscrive il collaboratore familiare del socio accomandatario; in questo tipo di società tutti gli accomandatari devono prestare attività lavorativa, mentre gli accomandanti possono prestarla solo in qualità di collaboratore dell’accomandatario, se familiare dello stesso.
- Srl Unipersonale: si iscrive il collaboratore familiare del socio unico;
- Srl Pluripersonali: si iscrive il collaboratore familiare del socio artigiano lavoratore.
Lavorazioni non in serie e lavorazioni in serie non del tutto automatizzate
La qualificazione di un'attività come lavorazione non in serie oppure come lavorazione in serie non del tutto automatizzata non dipende esclusivamente dal livello di meccanizzazione del processo produttivo o dall'impiego di macchinari e attrezzature tecnologicamente avanzate. La presenza di sistemi automatizzati, infatti, non è di per sé sufficiente a qualificare una produzione come "in serie". La valutazione deve essere effettuata considerando l'insieme delle caratteristiche del processo produttivo e le specifiche modalità organizzative dell'impresa. La giurisprudenza ha chiarito che la nozione di lavorazione in serie deve essere riferita al sistema di produzione e non alle caratteristiche del prodotto finale. Una produzione è considerata in serie quando l'impiego delle macchine assume un ruolo determinante e l'intervento dell'uomo risulta limitato.
Quando la lavorazione è considerata non in serie
Una lavorazione è generalmente qualificabile come non in serie quando ricorrono le seguenti caratteristiche:
- il contributo tecnico e funzionale degli addetti prevale rispetto a quello dei macchinari e delle attrezzature;
- il processo produttivo è soggetto a variazioni ricorrenti in relazione alle commesse ricevute o alle caratteristiche delle materie prime impiegate;
- i macchinari vengono utilizzati con modalità differenziate e possono essere impiegati alternativamente in funzione del risultato produttivo da conseguire;
- le mansioni degli addetti sono suscettibili di modifiche in relazione alle esigenze della lavorazione;
- la distribuzione della manodopera può variare in funzione delle diverse lavorazioni e dell'utilizzo dei macchinari;
- il processo produttivo non è organizzato in una sequenza rigida e permanente di fasi prestabilite.
In tali situazioni assume rilievo prevalente, sotto il profilo tecnico e funzionale, l'attività svolta dagli addetti rispetto all'utilizzo delle attrezzature e dei macchinari, anche quando questi ultimi presentino elevati livelli di meccanizzazione o automazione. L'elemento centrale del processo produttivo rimane pertanto il contributo dell'intervento umano.
Quando la lavorazione è considerata in serie, purché non del tutto automatizzata
La lavorazione può essere qualificata come in serie, purché non del tutto automatizzata, quando ricorrono congiuntamente – e non in via alternativa – le seguenti condizioni:
- il processo produttivo è articolato in una successione ordinata e continua di fasi tecnicamente autonome ma funzionalmente collegate tra loro per ottenere un prodotto conforme a un determinato modello;
- il ciclo produttivo può essere scomposto in una sequenza stabile e permanente di lavorazioni, eseguite mediante macchine e operatori diversi, tra loro coordinati e ricomposte al termine del ciclo per la realizzazione del prodotto finito;
- le condizioni di svolgimento della produzione, quali tempi, ambiente di lavoro, modalità tecniche, utilizzo di macchinari e attrezzature, sono organizzate in modo stabile secondo una successione continua e ripetitiva delle medesime operazioni.
Permesso di soggiorno (T.U. 286/1998 e successive modificazioni)
I cittadini non appartenenti all’Unione Europea che intendono avviare un’attività di lavoro autonomo in Italia, sia come imprenditori individuali sia in qualità di soci o amministratori di società di persone o di capitali, oppure collaborare nell’ambito di un’impresa artigiana, devono essere in possesso di un valido permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa autonoma, qualora siano residenti in Italia.
Ai fini dell’esercizio dell’attività, sono considerati validi i seguenti titoli di soggiorno:
- permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
- permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
- permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro;
- permesso di soggiorno per motivi familiari;
- permesso di soggiorno per attesa di occupazione;
- permesso di soggiorno per assistenza minore;
- permesso di soggiorno per asilo;
- permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.
Per eventuali aggiornamenti relativi alla disciplina applicabile ai cittadini extracomunitari, si rinvia alle informazioni disponibili sul sito istituzionale dedicato: www.immigrazione.regione.toscana.it
Incompatibilità e casi da valutare
Ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana, l’attività svolta dall’imprenditore o dal socio lavorante deve avere carattere personale, prevalente e continuativo.
La sussistenza di tali requisiti può risultare incompatibile con alcune situazioni, ad esempio nei casi in cui il soggetto svolga prevalentemente un’attività di lavoro subordinato oppure ricopra già il ruolo di titolare o di socio prestatore d’opera presso un’altra impresa in condizioni non compatibili con il requisito della prevalenza.
La valutazione dell’eventuale compatibilità deve essere effettuata in relazione al singolo caso concreto, tenendo conto della struttura dell’impresa e delle modalità effettive di organizzazione e svolgimento del lavoro.
Mantenimento dell’iscrizione in casi particolari
In presenza di particolari situazioni eccezionali, quali l'invalidità, il decesso, l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, l'impresa può richiedere il mantenimento dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane anche in mancanza temporanea di uno dei requisiti ordinariamente previsti.
La conservazione dell'iscrizione è consentita nei limiti e per il periodo stabiliti dalla normativa vigente. In particolare, la disciplina nazionale prevede che tale mantenimento possa essere riconosciuto per un periodo massimo di cinque anni oppure fino al raggiungimento della maggiore età dei figli minorenni, qualora la gestione dell'impresa sia assunta dai familiari o dal tutore nei casi previsti dalla legge.
Artigianato artistico e tradizionale
L’artigianato artistico comprende quelle attività nelle quali la realizzazione del prodotto si caratterizza per la presenza di elementi di particolare pregio estetico, creativo o culturale. Sono comprese le produzioni che riprendono forme, modelli, ornamenti, stili e tecniche espressive riconducibili alla tradizione storica e culturale, così come le lavorazioni nelle quali assumono rilievo la capacità progettuale, la creatività dell’artigiano e l’apporto innovativo. Fanno parte di questo ambito anche le attività strettamente funzionali alla realizzazione del prodotto conclusivo.
Ambito delle lavorazioni tradizionali
Rientrano nell’artigianato tradizionale le attività produttive e di servizio basate su tecniche operative, conoscenze e modalità di lavorazione che si sono consolidate nel corso del tempo e che sono legate alle caratteristiche produttive del territorio. Ai fini del riconoscimento, assume rilievo non soltanto il manufatto o il risultato dell’attività, ma anche la conservazione e la continuità delle tecniche impiegate, nonché il collegamento con pratiche produttive appartenenti alla storia locale o regionale.
Condizioni per ottenere il riconoscimento
Il riconoscimento dell’impresa quale operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale può essere richiesto dalle imprese che svolgono una delle attività riconducibili ai codici Ateco individuati del regolamento regionale 55/R DEL 7.10.2009. È inoltre necessario che l’attività esercitata rientri tra quelle riconosciute dalla disciplina di riferimento e che le modalità di svolgimento siano coerenti con i requisiti e gli elementi caratterizzanti previsti dalla normativa.
Attività e settori interessati
Il riconoscimento può riguardare, tra gli altri, i seguenti ambiti di attività (elenco non esaustivo):
- lavorazioni del cuoio e della pelletteria;
- decorazione;
- fotografia e riproduzione di disegni;
- lavorazioni artistiche e tradizionali del legno e dei metalli;
- produzione e lavorazione di strumenti musicali;
- tessitura e ricamo;
- lavorazioni del vetro e della ceramica;
- lavorazioni della carta;
- restauro;
- riparazione di orologi;
- confezione di abbigliamento su misura;
- produzioni alimentari;
- ulteriori attività assimilabili.
Artigianato artistico e tradizionale: come presentare la domanda e esito del procedimento
La domanda per ottenere il riconoscimento dell’impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica, mediante la presentazione di una pratica di modifica attraverso gli strumenti previsti per gli adempimenti presso il Registro delle imprese.
Se l’esito della domanda è positivo, il riconoscimento dell’impresa viene formalizzato attraverso l’annotazione, con l’indicazione della specifica caratteristica della lavorazione svolta. Tale annotazione permette di rendere pubblicamente riconoscibile la specializzazione acquisita dall’impresa e contribuisce alla sua valorizzazione nei confronti di clienti, committenti e dei mercati di riferimento.
Ricorsi, modifiche e cancellazioni
Ricorsi
Ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a), della Legge regionale n. 53/2008, la Commissione Regionale per l'Artigianato è competente a decidere sui ricorsi riguardanti i provvedimenti di cancellazione e le modifiche relative alle imprese artigiane annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Il ricorso può essere presentato dagli interessati entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento.
Modifiche: casi di esonero dalla dichiarazione
La presentazione della dichiarazione non è richiesta quando la modifica deriva dal recesso di un socio, purché l'atto di recesso sia stato presentato per l'iscrizione nel Registro delle imprese.
Cancellazioni: casi di esonero dalla dichiarazione
La dichiarazione non deve essere presentata quando viene richiesta la cancellazione dal Registro delle imprese oppure viene denunciata la cessazione dell'attività al Repertorio Economico Amministrativo (REA), a condizione che la perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese derivi direttamente dal medesimo fatto o evento.
Pratiche artigiane: avvertenze generali e modalità
Le pratiche relative alla dichiarazione del possesso dei requisiti artigiani sono soggette alle stesse modalità previste per gli adempimenti nei confronti del Registro delle imprese. La trasmissione deve avvenire mediante Comunicazione Unica, con pratica compilata, firmata digitalmente e inviata esclusivamente per via telematica attraverso l'applicativo DIRE o altri software compatibili.
Strumenti e guide operative
Per la compilazione della Comunicazione Unica è possibile consultare la Guida regionale agli adempimenti telematici del Registro delle imprese, disponibile sul portale del sistema camerale toscano. L'accesso ai servizi telematici avviene attraverso il portale nazionale del Registro delle imprese. Sono inoltre disponibili informazioni e istruzioni sui siti istituzionali delle Camere di commercio della Toscana.
Dichiarazioni sostitutive
La normativa della Regione Toscana e il relativo regolamento di attuazione prevedono che le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti artigiani siano rese nella forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni sono rese sotto la responsabilità del dichiarante, con applicazione delle conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni non veritiere.
Diritti di segreteria e imposta di bollo
Qualora la pratica artigiana sia presentata contestualmente a un adempimento destinato al Registro delle imprese, non sono dovuti i diritti di segreteria relativi alla dichiarazione artigiana. Le dichiarazioni concernenti i requisiti artigiani sono inoltre esenti dall'imposta di bollo.
Obblighi delle società
Le società devono comunicare alla Camera di commercio, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le variazioni intervenute nella partecipazione dei soci all'attività produttiva entro 30 giorni dalla loro decorrenza. L'adempimento non è richiesto nel caso di recesso di un socio qualora tale evento non comporti la perdita dei requisiti necessari per il mantenimento della qualifica di impresa artigiana.
Comunicazione delle variazioni dei requisiti artigiani
L'impresa è tenuta a comunicare esclusivamente le modifiche che incidono sui requisiti artigiani dichiarati al momento dell'iscrizione. Qualora tali variazioni determinino il venir meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione come impresa artigiana — ad esempio per cessazione della partecipazione lavorativa del titolare o della maggioranza dei soci, superamento dei limiti dimensionali previsti dalla normativa oppure trasformazione dell'attività artigiana in attività secondaria — la perdita dei requisiti deve essere dichiarata entro 30 giorni, secondo le modalità previste. La dichiarazione non è invece richiesta quando viene comunicata al Repertorio Economico Amministrativo (REA) la cessazione dell'attività artigiana oppure viene presentata domanda di cancellazione dal Registro delle imprese.
Annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale
Impresa individuale
L'annotazione dell'impresa nella sezione speciale delle imprese artigiane produce effetti a decorrere dalla data di trasmissione telematica della pratica.
Soggetti legittimati alla presentazione
La pratica può essere presentata:
- dal titolare dell'impresa individuale;
- da un procuratore generale o speciale, se regolarmente incaricato.
Termini di presentazione
La normativa non prevede un termine per la presentazione della dichiarazione. In ogni caso la data di inizio attività artigiana deve sempre coincidere con quella dell’invio della dichiarazione.
Diritti di segreteria
È dovuto il pagamento dei diritti di segreteria pari a € 18,00 quando la dichiarazione per l'annotazione artigiana nella sezione speciale viene presentata separatamente rispetto alla domanda di iscrizione nel Registro delle imprese o alla denuncia di inizio attività. Qualora, invece, la richiesta di annotazione sia trasmessa contestualmente all'iscrizione nel Registro delle imprese oppure alla denuncia dell'attività al REA, i diritti di segreteria sono assolti con quelli previsti per il relativo adempimento.
Imposta di bollo
Si applica l'imposta di bollo prevista per la domanda di iscrizione al Registro delle imprese. L'imposta non è dovuta quando viene presentata esclusivamente la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti artigiani.
Avvertenze
Le attrezzature e i macchinari indicati nella pratica devono risultare coerenti con l'attività esercitata dall'impresa. Qualora venga dichiarato l'avvio di un'attività per la quale la normativa richiede specifici titoli abilitativi o requisiti professionali, tali requisiti devono essere posseduti dal titolare dell'impresa individuale.
Società
L'annotazione dell'impresa nella sezione speciale delle imprese artigiane produce effetti dalla data di trasmissione della pratica telematica.
Soggetti legittimati alla presentazione
La dichiarazione può essere presentata:
- dal legale rappresentante della società;
- da un procuratore generale o speciale munito dei necessari poteri.
Termini di presentazione
La normativa non prevede un termine per la presentazione della dichiarazione. In ogni caso la data di inizio attività artigiana deve sempre coincidere con quella dell’invio della dichiarazione.
Documentazione da allegare
Qualora tra i soci partecipanti all'attività vi siano cittadini non appartenenti all'Unione Europea, deve essere allegata copia del permesso di soggiorno rilasciato per una delle motivazioni che consentono lo svolgimento dell'attività, secondo quanto previsto dalla normativa richiamata nelle disposizioni generali.
Diritti di segreteria
È previsto il pagamento dei diritti di segreteria pari a € 30,00 quando la dichiarazione per l'annotazione artigiana nella sezione speciale è presentata separatamente rispetto all'iscrizione nel Registro delle imprese o alla denuncia dell'attività. Se, invece, la richiesta è trasmessa contestualmente alla denuncia di inizio attività al REA, i diritti di segreteria sono assolti con il pagamento previsto per tale adempimento.
Imposta di bollo
La presentazione della sola dichiarazione attestante il possesso dei requisiti artigiani è esente dall'imposta di bollo.
Avvertenze
Le attrezzature e i macchinari indicati nella pratica devono essere coerenti con l'attività esercitata dalla società. Qualora venga denunciato l'inizio di un'attività per la quale la normativa richiede specifici titoli abilitativi o requisiti professionali, tali requisiti devono essere posseduti dai soci partecipanti all'attività secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.
Modifica della partecipazione dei soci all’attività artigiana
Soggetti legittimati alla presentazione
La pratica può essere presentata:
- dal legale rappresentante della società;
- da un procuratore generale o speciale munito dei necessari poteri.
Termini di presentazione
La comunicazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data dell'evento o del fatto che ha determinato la modifica della partecipazione dei soci all'attività lavorativa.
Documentazione da allegare
Qualora la modifica riguardi un socio non appartenente all'Unione Europea che inizia a partecipare all'attività, deve essere allegata copia del permesso di soggiorno rilasciato per una delle motivazioni che consentono lo svolgimento dell'attività, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
Diritti di segreteria
È previsto il pagamento dei diritti di segreteria pari a € 30,00. Qualora la dichiarazione sia presentata contestualmente a una pratica di modifica del Registro delle imprese, i diritti di segreteria sono assolti con il pagamento previsto per tale adempimento.
Imposta di bollo
Per la pratica destinata al Registro delle imprese è dovuta l'imposta di bollo secondo la normativa vigente.
Facoltà di conservare l’annotazione nella sezione speciale delle imprese artigiane da parte dei soggetti di cui all’art. 13 comma 6 L.R. 53/2008 e successive modificazioni
In caso di invalidità, decesso, interdizione o inabilitazione dell'imprenditore artigiano, l'impresa può richiedere il mantenimento dell'annotazione nella sezione speciale del Registro delle imprese anche qualora vengano meno i requisiti ordinariamente previsti. La conservazione dell'annotazione può essere autorizzata per un periodo massimo di cinque anni oppure fino al raggiungimento della maggiore età dei figli minorenni, a condizione che la gestione dell'impresa sia assunta dal coniuge, dai figli maggiorenni, dai figli minori emancipati oppure dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato. Il soggetto che subentra nella gestione è tenuto a dichiarare la propria partecipazione all'attività dell'impresa.
Soggetti legittimati alla presentazione
La richiesta può essere presentata:
- dal coniuge dell'imprenditore;
- dai figli;
- dal tutore dei figli minori dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
Termini di presentazione
Non è previsto alcun termine per la presentazione della richiesta.
Documentazione da allegare
Alla pratica deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, redatta secondo il modello disponibile sul sito delle Camere di commercio della Toscana. La dichiarazione, resa dai soggetti individuati dall'art. 13, comma 6, della L.R. n. 53/2008, deve attestare:
- la qualità di erede, coniuge, figlio maggiorenne, figlio minore emancipato oppure tutore;
- la volontà di mantenere l'annotazione dell'impresa nella sezione speciale delle imprese artigiane;
- l'indicazione del soggetto o dei soggetti che assumono la gestione dell'impresa.
La dichiarazione può essere trasmessa:
- come allegato firmato digitalmente da uno dei dichiaranti;
- oppure come documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, accompagnato dalla copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, da acquisire mediante scansione e allegare alla pratica.
Qualora la gestione dell'impresa sia assunta da soggetti non appartenenti all'Unione Europea, dovrà essere allegata, ove richiesta, anche copia del permesso di soggiorno idoneo allo svolgimento dell'attività.
Diritti di segreteria
Sono dovuti i seguenti diritti di segreteria:
- € 18,00 per le imprese individuali;
- € 30,00 per le società.
I diritti non sono dovuti quando la pratica è presentata contestualmente alla modifica iscritta nel Registro delle imprese.
Imposta di bollo
Per la pratica destinata al Registro delle imprese è dovuta l'imposta di bollo secondo la normativa vigente.
Avvertenza: per gli adempimenti da effettuare nel caso delle imprese individuali si raccomanda di verificare preventivamente le modalità operative presso il Registro delle imprese competente.
Cancellazione dell’annotazione artigiana nella sezione speciale per perdita dei requisiti
La presentazione di una specifica pratica artigiana non è richiesta nei casi in cui venga comunicata la cessazione dell'attività artigiana, in quanto la relativa denuncia al Registro delle imprese comporta automaticamente la cancellazione dell'annotazione dalla sezione speciale delle imprese artigiane. Allo stesso modo, non è necessario presentare una distinta pratica di cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane quando l'impresa individuale o la società richiede la cancellazione dal Registro delle imprese.
Soggetti legittimati alla presentazione
La pratica può essere presentata:
- dal titolare dell'impresa individuale;
- dal legale rappresentante della società;
- da un procuratore generale o speciale munito dei necessari poteri.
Termini di presentazione
La comunicazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data dell'evento o del fatto che determina la perdita dei requisiti artigiani.
Documentazione da allegare
Non è prevista la presentazione di allegati.
Diritti di segreteria
Sono dovuti i seguenti diritti di segreteria:
- € 18,00 per le imprese individuali;
- € 30,00 per le società.
I diritti di segreteria non sono dovuti quando la pratica è presentata contestualmente a una modifica del Registro delle imprese.
Imposta di bollo
Per la pratica destinata al Registro delle imprese è dovuta l'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente.
Collaboratore familiare dell’impresa artigiana: iscrizione e la cancellazione esclusivamente ai fini previdenziali
Soggetti legittimati alla presentazione
La pratica può essere presentata:
- dal titolare dell'impresa individuale;
- dal legale rappresentante della società;
- da un procuratore generale o speciale munito dei necessari poteri.
Termini di presentazione
La comunicazione deve essere presentata nel rispetto dei termini stabiliti dall'ente previdenziale competente.
Documentazione da allegare
Per questo adempimento non è prevista la presentazione di documentazione allegata.
Diritti di segreteria
La presentazione della pratica è esente dal pagamento dei diritti di segreteria.
Imposta di bollo
L'adempimento è esente dall'imposta di bollo.
Impresa artigiana presso unità locale fuori provincia
L'impresa può esercitare l'attività artigiana anche presso un'unità locale situata in una provincia diversa da quella della sede. In tale circostanza, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti artigiani deve essere presentata alla Camera di commercio competente per il territorio in cui è ubicata l'unità locale presso la quale viene svolta l'attività. L'annotazione nella sezione speciale del Registro delle imprese produce effetti dalla data di trasmissione della pratica.
Soggetti legittimati alla presentazione
La pratica può essere presentata:
- dal titolare dell'impresa individuale;
- dal legale rappresentante della società;
- da un procuratore generale o speciale munito dei necessari poteri.
Termine
Non è previsto un termine specifico per la presentazione della dichiarazione. L'avvio dell'attività rimane comunque subordinato alla presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 14 della Legge Regionale. L'impresa è inoltre tenuta a dichiarare al Registro delle imprese della sede l'attività prevalente, individuata tenendo conto dell'attività esercitata presso la sede legale e presso tutte le sedi secondarie e unità locali, sia ubicate nella provincia della sede sia in altre province.
Documentazione da allegare
Nel caso di società, qualora tra i soci partecipanti all'attività siano presenti cittadini non appartenenti all'Unione Europea, deve essere allegata copia del permesso di soggiorno rilasciato per una delle motivazioni che consentono lo svolgimento dell'attività.
Diritti di segreteria
Sono dovuti i seguenti diritti di segreteria:
€ 18,00 per le imprese individuali;
€ 30,00 per le società, qualora la dichiarazione per l'annotazione nella sezione speciale sia presentata separatamente dalla denuncia di inizio attività al REA.
Se la dichiarazione è presentata contestualmente alla denuncia dell'attività al REA, i diritti di segreteria sono assolti con il pagamento previsto per tale adempimento.
Imposta di bollo
La sola dichiarazione relativa al possesso dei requisiti artigiani è esente dall'imposta di bollo.
Avvertenze
Le attrezzature e i macchinari indicati nella pratica devono essere coerenti con l'attività effettivamente esercitata. Qualora la società avvii un'attività per la quale sono richiesti specifici titoli abilitativi o requisiti professionali, questi devono essere posseduti dai soci partecipanti, secondo quanto previsto dalla normativa di settore. L'Ufficio del Registro delle imprese competente a ricevere la dichiarazione del possesso dei requisiti artigiani provvede a trasmettere al Registro delle imprese della sede le informazioni necessarie per l'annotazione nella sezione speciale. Con le stesse modalità viene comunicata anche l'eventuale perdita dei requisiti artigiani o la cessazione dell'attività artigiana, ai fini dell'aggiornamento della posizione dell'impresa.
Sanzioni
Le sanzioni amministrative previste per le imprese artigiane sono applicate nei casi disciplinati dalla normativa regionale della Toscana.
1. Chiunque eserciti l’attività artigiana senza l'annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 2.500,00.
2. Chiunque ometta o ritardi la comunicazione dell’avvenuta perdita dei requisiti artigiani è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 2.500,00.
3. Chiunque ometta o ritardi di comunicare le modificazioni nella partecipazione dei soci all’attività dell’impresa è punito con la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 1.000,00.
4. Chiunque presenti, ai fini dell’annotazione modificazione o cancellazione, dichiarazioni non veritiere è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 2.500,00, fatte salve le responsabilità penali previste dalla normativa vigente.
Riferimenti normativi
Legge regionale: Legge Regione Toscana 22.10.2008 , n. 53 e successive modifiche
DPGR 7.10.2009, n 55/R e successive modifiche
D.P.G.R. 7/8/ 2012 n. 46/R
consulta la guida sul sito di Unioncamere Toscana.
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