COVID-19 • APPROFONDIMENTO N. 2 - Fondo di garanzia


Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000.

Con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l\'Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento.

Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

Grazie al Fondo l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.

Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all\'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.

L\'impresa e il professionista devono essere valutati in grado di rimborsare il finanziamento garantito. Devono perciò essere considerati economicamente e finanziariamente sani sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi. Le start up sono invece valutate sulla base di piani previsionali

Rif.: www.fondidigaranzia.it

 

Il Fondo di garanzia per le PMI estende automaticamente la garanzia già concessa sui finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 che rientrano nell’applicazione dell’Addendum all’Accordo per il Credito 2019 sottoscritto, in data 6 marzo 2020, dall’ABI e dalle Associazioni Imprenditoriali in considerazione dell’emergenza COVID-19.


NOVITA’ SUL FONDO DI GARANZIA DERIVANTI DAL DECRETO LEGGE RECANTE MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - 16 MARZO 2020 (art. 49)

Per 9 mesi dalla entrata in vigore del Decreto Legge:

  • la garanzia Fondo centrale PMI presso Mediocredito centrale viene concessa a titolo gratuito;

  • l’importo massimo garantito per ciascuna impresa è elevato a 5 milioni di euro;
     
  • per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all\'80% dell\'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 % dell\'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia;
     
  • sono ammesse anche le operazioni di rinegoziazione del debito purchè con credito aggiuntivo almeno del 10% del debito residuo in essere;
     
  • le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell’80 % in garanzia diretta e del 90 % in riassicurazione;
     
  • estensione della garanzia del Fondo per le operazioni per le quali le banche hanno riconosciuto la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della quota capitale;
     
  • per operazioni fino a 100.000 euro, la probabilità di inadempimento dell’impresa è determinata esclusivamente in base al modulo economico-finanziario del modello di valutazione dell’istruttoria. Sono in ogni caso escluse imprese con esposizioni come sofferenze o inadempimento probabile, o qualificate come imprese in difficoltà in base a Reg. (UE) 651/2014;
     
  • riduzione casi in cui è dovuta la commissione per mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie;
     
  • possibilità di cumulo con altre garanzie per operazioni di investimento immobiliare nel settore turistico/alberghiero di importo superiore a 500.000 euro e con durata minima di 10 anni;
     
  • per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;
     
  • sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19;
     
  • proroga di tre mesi per tutti i termini degli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
Ultima modifica
Gio 02 Apr, 2020