COVID-19 • APPROFONDIMENTO N. 4 - Le misure per il microcredito del Cura Italia
L’art. 56 del decreto “Cura Italia” prevede, tra l’altro, che per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, le micro, piccole e medie imprese danneggiate dal Covid-19 possono avvalersi della sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima della data del 30 settembre 2020.
La moratoria riguarda le esposizioni debitorie nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB) e degli “altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia”, pertanto, tale moratoria può essere richiesta anche in relazione alle operazioni di microcredito.
Con riferimento alla moratoria prevista dal decreto “Cura Italia”, la sospensione riguarda l’intera rata, ma è facoltà dell’impresa richiedere la sospensione della sola quota capitale. In tal caso, l’impresa continuerà a rimborsare la quota interessi come prevista nel piano di ammortamento.
Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per le imprese e per i soggetti finanziatori.
Per avvalersi della moratoria, il decreto dispone che l’impresa deve presentare un’apposita comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l’impresa stessa autocertifica, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità, quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Un’importante innovazione in materia di microcredito è quella introdotta dall’art. 49, comma 5 del decreto, che eleva l’importo massimo delle operazioni di microcredito imprenditoriale da 25.000 a 40.000 euro.
Tale disposizione – lasciando invariata la possibilità, prevista dalla vigente normativa, di un ulteriore aumento dell’importo pari a 10.000 euro – consente ai soggetti beneficiari del microcredito di ottenere un finanziamento complessivo massimo di 50.000 euro.
Il Fondo di garanzia, con circolare n. 5 dell’11 marzo 2020, ha chiarito inoltre che, su tutti i finanziamenti, comprese le operazioni di microcredito, per i quali venga comunicata dai “soggetti richiedenti” la variazione in aumento della durata del finanziamento garantito, connessa alla sospensione del pagamento della quota capitale o all’allungamento della durata, viene adottata la conferma d’ufficio della garanzia, senza valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali.
La possibilità di beneficiare della conferma d’ufficio della garanzia consente di evitare la procedura ordinaria di approvazione della garanzia stessa, che non prevede un’accettazione automatica ma un’apposita delibera del Comitato del Fondo, con la conseguenza che, prima di poter applicare la moratoria ai propri clienti, gli operatori di microcredito dovrebbero attendere la risposta di conferma del Fondo Centrale, pena l’annullamento della garanzia, in tempi certamente non in linea con l’urgenza delle problematiche legate all’epidemia.
Link di riferimento
www.microcredito.gov.it/comunicazione/news/1589-le-misure-per-il-microcredito-del-cura-italia.html