Materiale elettrico bassa tensione
LA NUOVA DISCIPLINA SUL MATERIALE ELETTRICO A BASSA TENSIONE
In data 25 maggio 2016 è stato pubblicato, sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 121, il Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 86 (file PDF) - Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
Per il materiale elettrico immesso sul mercato prima del 20 aprile 2016 è consentita l’applicazione della precedente normativa (direttiva 2006/95/CE).
Le disposizione del nuovo decreto si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1500 volt in corrente continua.
Il decreto non si applica nei seguenti casi:
- materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
- materiali elettrici per radiologia e uso clinico;
- parti elettriche di ascensori e montacarichi;
- contatori elettrici;
- basi e spine delle prese di corrente per uso domestico;
- dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
- disturbi radioelettrici;
- materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipa l\'Italia;
- kit di valutazione su misura per professionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.
OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI
INFORMAZIONI AI CONSUMATORI
Il materiale elettrico di bassa tensione deve riportare (sul prodotto o sulla confezione) queste indicazioni e informazioni:
- marcatura CE;
- numero di tipo, di lotto o di serie, qualsiasi altro elemento che ne consenta l\'identificazione;
- nome, denominazione commerciale o marchio del fabbricante e indirizzo postale dove può essere contattato; se il fabbricante è situato fuori dall\'Unione Europea, il prodotto deve riportare i contatti dell\'importatore stabilito nell\'Ue;
- informazioni e istruzioni sulla sicurezza in lingua italiana.
AUTORITA’ DI VIGILANZA
Le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale delle autorità competenti per i controlli sulla sicurezza generale dei prodotti, tra cui le Camere di Commercio. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Nel caso in cui gli organi di vigilanza nell’espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, rilevano che il materiale elettrico è in tutto o in parte non rispondente agli obiettivi di sicurezza, ne informano il MISE che, qualora ritenga che il materiale elettrico non rispetti le prescrizioni del D.Lgs. n.86/2016, chiede tempestivamente all\'operatore economico interessato di adottare le misure correttive per renderlo conforme o, eventualmente, di ritirarlo o richiamarlo dal mercato, entro un termine congruo e proporzionato alla natura del rischio. In caso di inadempienza dell’operatore il MISE adotta provvedimenti provvisori motivati volti a proibire o limitare la messa a disposizione del materiale elettrico sul mercato nazionale. Gli oneri relativi alle misure correttive adottate sono a carico dell\'operatore economico destinatario del provvedimento.
SANZIONI
In caso di violazioni vengono applicate le sanzioni previste dall\'art.14 del D.Lgs. n.86/2016.
E\' prevista una sanzione pecuniaria amministrativa di una somma compresa tra 500 euro e 5000 euro per le seguenti non conformità formali di cui all’ art. 18 D.Lgs. n. 86/2016:
- marcatura CE non apposta o apposta in violazione dell\'art.30 del Regolamento UE n. 765/2008;
- dichiarazione di conformità UE non compilata o non compilata correttamente;
- documentazione tecnica non disponibile o incompleta;
- estremi identificativi del produttore o importatore mancanti, incompleti o falsi;
- identificativo del prodotto mancante;
- avvertenze e istruzioni d\'uso in lingua italiana mancanti;
- indicazioni mancanti dei fornitori o degli operatori a cui è stato fornito materiale elettrico alle autorità che lo richiedono.
Gli operatori economici che immettono sul mercato materiale elettrico in violazione delle prescrizioni del D.Lgs n.86/2016 diverse dalle non conformità formali o non ottemperano ai conseguenti provvedimenti di divieto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro per ogni pezzo, ed in ogni caso di una somma non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 60.000 euro (non inferiore a 800 euro e non superiore a 5.000 euro in caso di messa a disposizione sul mercato).
APPROFONDIMENTI
Schede tecniche prodotti elettrici (file PDF)
E' possibile consultare le schede dei prodotti elettrici anche sul portale etichettatura